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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1280/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro su vari beni riconducibili al ricorrente indagato per concorso in corruzione propria: in particolare due telefoni cellulari, documenti rinvenuti presso l'abitazione, due agende cartacee e copie informatiche di diversi account di posta rinvenuti nello studio professionale. Tre censure: (1) violazione dell'art. 253 c.p.p. per difetto di motivazione circa la finalità probatoria e la qualificazione dei beni come corpo del reato/pertinenze; (2) violazione dell'art. 253 c.p.p. per difetto di motivazione in ordine alla proporzionalità del sequestro informatico, con critica all'onnicomprensività dell'acquisizione dei dati e alla mancanza di criteri di selezione e tempi di restituzione; (3) violazione dell'art. 103 c.p.p. per il rischio di acquisizione di dati relativi all'attività professionale del difensore e di terzi assistiti, richiedendo maggiori cautele e delimitazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso in parte fondato: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato; il secondo motivo è stato invece accolto nella parte essenziale: la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di perquisizione e sequestro del 28/06/2024 limitatamente ai dispositivi telefonici e alle copie informatiche del contenuto degli account di posta elettronica, e ha disposto la restituzione al ricorrente. La Corte ha richiamato i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità applicabili anche ai sequestri probatori su contenitori informatici e ha censurato l'assenza nel decreto originario di motivazione sul perché fosse necessaria un'acquisizione totale, sui criteri di selezione (anche temporali) e sui tempi per la selezione e la restituzione dei dati non pertinenti; ha inoltre sottolineato l'esigenza di maggiori cautele quando l'indagine investe lo studio di un difensore. Ha disposto inoltre l'inoltro degli atti al Procuratore della Repubblica per i provvedimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Richiama l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio circa la ragione per cui i beni sono il corpo del reato o pertinenti e la finalità probatoria perseguita; qui contestato per carenza nella delimitazione dell'oggetto e delle finalità del sequestro informatico.

  • art. 275 c.p.p.

    I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità, pur previsti per misure personali, devono informare anche la scelta di misure reali/probatorie per evitare compressioni non proporzionate dei diritti di proprietà e di iniziativa economica.

  • art. 103 c.p.p.

    Tutela di specifiche garanzie connesse alla documentazione professionale; sebbene non operino automaticamente a favore del difensore indagato, impongono limiti e cautele quando il sequestro possa coinvolgere dati relativi a terzi assistiti.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Prot. 1, art. 1) e giurisprudenza CEDU

    Richiesto bilanciamento tra interesse pubblico e diritto di proprietà; la giurisprudenza CEDU è richiamata per confermare il criterio di proporzionalità nella limitazione dei diritti patrimoniali.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici è legittimo ma richiede motivazione specifica sul perché sia necessaria l'acquisizione totale dei dati; la motivazione deve indicare alternative possibili e giustificare l'onnicomprensività.
  • Deve essere indicato nel decreto il perimetro di ricerca (criteri oggettivi e, se del caso, temporali) e i criteri che guideranno la selezione dei dati pertinenti, per evitare una mera indagine esplorativa.
  • Il pubblico ministero deve prevedere tempi certi per l'estrazione/selezione dei dati e per la restituzione delle copie informatiche non pertinenti; il trattenimento indefinito dei dati è illegittimo.
  • Quando la perquisizione/sequestro coinvolge lo studio di un difensore o materiali che possono riguardare terzi assistiti, occorre una delimitazione ancora più stringente per rispettare le garanzie (art. 103 c.p.p.) e minimizzare l'acquisizione di dati sensibili di terzi.
  • La giustificazione dell'adozione di un sequestro esteso non può essere rimessa all'attività esecutiva della polizia giudiziaria: i criteri di ampiezza e selezione devono essere contenuti nel decreto originario in modo apprezzabile e valutabile dal giudice.

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