Sentenza n. 13273/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento del 19 dicembre 2025, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nel ruoli del personale dell’INPS per asserito mancato possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2 comma 1 lettera h. del bando di concorso, nonché del decreto di approvazione della graduatoria di merito finale per l’assunzione a tempo indeterminato di complessivi 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, e di ogni altro presupposto connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale presso l'INPS, nonché graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente è stata esclusa dal concorso perché ritenuta priva del requisito di ammissione previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), del bando. La candidata possedeva una specializzazione in Audiologia e Foniatria, mentre il bando indicava quali discipline equipollenti, tra le altre, Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina interna, Oncologia, Cardiologia e Ginecologia. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione della clausola del bando e dei principi di certezza del diritto; eccesso di potere per contraddittorietà, violazione dell'affidamento e difetto di coerenza procedimentale; violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e non imputabilità del mancato possesso del requisito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato. La specializzazione in Audiologia e Foniatria non risulta ictu oculi compresa tra quelle indicate dall'art. 2, comma 1, lettera h), del bando, né risulta equipollente alle medesime ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni. Il giudice ha inoltre riconosciuto all'amministrazione che indice la procedura selettiva un potere discrezionale nell'individuazione dei titoli richiesti per l'ammissione, da esercitare in relazione alla professionalità e alla preparazione culturale necessarie per il posto da ricoprire. Tale discrezionalità è sindacabile dal giudice amministrativo per illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà, ma nel caso concreto non sono emersi vizi di tale natura. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lettera h), del bando di concorso
La clausola individuava il requisito specialistico e le discipline equipollenti richieste per l'ammissione alla procedura concorsuale; la specializzazione in Audiologia e Foniatria non è stata ritenuta compresa né equipollente.
decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni
La disciplina delle equipollenze non consente di ritenere equipollente alla specializzazione richiesta quella posseduta dalla ricorrente.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- In assenza di una fonte normativa che determini autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per l'accesso a un determinato posto pubblico, l'amministrazione dispone di discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di ammissione, dovendo rapportarli alla professionalità e alla preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.
- La specializzazione posseduta da un candidato non soddisfa il requisito previsto dal bando quando non rientra tra le discipline espressamente indicate e non risulta equipollente a esse secondo la disciplina normativa vigente sulle equipollenze.
- La discrezionalità dell'amministrazione nella definizione dei requisiti di partecipazione a un concorso è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà; in assenza di tali vizi, la scelta dell'amministrazione non può essere sostituita da una diversa valutazione giudiziale.
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