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Sentenza

Sentenza n. 3483/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025;

Giustizia amministrativa202505332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025, relativa alla selezione per cinque incarichi di esperto giuridico-legale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato al quattordicesimo posto con 66 punti e quindi escluso dal conferimento dell’incarico, ha impugnato la graduatoria deducendo, in primo luogo, l’ammissione di candidati privi dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis. In secondo luogo, ha contestato la valutazione curriculare della Commissione, lamentando incoerenza dei punteggi, disparità di trattamento e difetto di motivazione. La censura centrale riguardava il criterio delle “adeguate attitudini”, cui l’Avviso attribuiva fino a 20 punti, senza specificare parametri, sottocriteri, livelli di intensità o modalità per desumere tali caratteristiche dal curriculum. Anche la Commissione, nei propri verbali, si era limitata a riprodurre la formulazione dell’Avviso, senza integrare il criterio con indicatori oggettivi e verificabili. Il ricorrente evidenziava inoltre l’incoerenza tra i 16 punti attribuiti per la formazione professionale e il punteggio di 10/20 per le attitudini, nonché l’impossibilità di comprendere quali elementi del percorso professionale fossero stati valorizzati nelle diverse voci. Il criterio, pur prevedendo una scala da 0 a 20, era stato applicato mediante una forbice di punteggi molto ristretta e senza una motivazione idonea a rendere controllabile il giudizio numerico.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, nella parte relativa alla valutazione delle “adeguate attitudini”, ritenendolo assorbente. Ha accertato una duplice carenza: l’Avviso aveva formulato il criterio in termini generici e indeterminati e la Commissione non aveva successivamente predisposto sottoparametri, indicatori, graduazioni o modalità applicative idonei a rendere oggettivo e verificabile il giudizio. In tale contesto, il voto numerico non poteva assolvere la funzione motivazionale, perché non inserito in un sistema valutativo previamente strutturato. La valutazione risultava quindi indecifrabile, non consentiva di ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione e impediva un effettivo sindacato giurisdizionale. Il vizio non è stato qualificato come mera irregolarità formale, ma come carenza strutturale incidente sul nucleo dell’attività valutativa e sull’intera formazione della graduatoria. Poiché il criterio aveva un peso significativo, il TAR ha escluso la possibilità di un riesame individuale o di una conservazione parziale degli effetti: ciò avrebbe richiesto l’introduzione ex post di criteri nuovi, in violazione della parità di trattamento e dell’imparzialità. Ha pertanto annullato gli atti impugnati e l’intera graduatoria relativa al profilo “Esperto giuridico-legale” (Codice 01), lasciando all’Amministrazione la possibilità di rinnovare la procedura previa corretta definizione dei criteri. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori in favore del ricorrente; le spese tra ricorrente e controinteressati sono state compensate.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, un criterio di valutazione curriculare relativo a caratteristiche personali, relazionali o motivazionali deve essere previamente articolato mediante parametri, sottocriteri o indicatori osservabili e verificabili, anche quando l’oggetto della valutazione presenti profili soggettivi.
  • Il voto numerico può assolvere l’obbligo di motivazione soltanto quando sia inserito in un sistema valutativo strutturato, nel quale siano previamente definiti i criteri generali, le graduazioni del merito e la corrispondenza tra gli elementi valutati e il punteggio attribuito.
  • La Commissione di selezione non può colmare mediante valutazioni generiche l’assenza, nella lex specialis, di criteri idonei a rendere oggettivo e controllabile un parametro valutativo; in mancanza di tale integrazione, il giudizio è indecifrabile e non sottoponibile a effettivo sindacato giurisdizionale.
  • Quando l’indeterminatezza di un criterio valutativo incide strutturalmente sulla formazione della graduatoria, il vizio si estende all’intera procedura relativa al profilo interessato e non consente né un riesame individuale né la conservazione parziale degli esiti, poiché ciò comporterebbe l’introduzione ex post di criteri nuovi e la violazione della parità di trattamento.
  • L’annullamento di una graduatoria per carenza strutturale dei criteri valutativi non impone uno specifico esito sostanziale della rinnovazione, ma consente all’Amministrazione di ripetere la procedura previa predeterminazione di criteri chiari, oggettivi e conoscibili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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