Cassazione Penale, Sentenza n. 44817/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pagnanelli impugnava la condanna per truffa aggravata (per aver indotto in errore Alessandro Cavalli e ottenuto 67.100 euro come compenso per una fornitura mai concretizzata), deducendo: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale; mancata valutazione di documenti (e-mail del 2014-2015) che proverebbero l'assenza di un contratto concluso e l'incapacità del Cavalli di garantire la qualità; errata valutazione della vicenda Mazzoleni e del presunto collegamento con le somme richieste; contestazione della legittimità della recidiva contestata (art. 99 c.p.) e del suo utilizzo ai fini della prescrizione (art. 157 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la legittimità delle valutazioni dei giudici di merito, ritenute complete, logiche e non manifestamente contraddittorie, evidenziando che non è consentito al giudice di legittimità rivedere autonomamente la valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre confermato la sussistenza della recidiva alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 32318/2023) e respinto le censure sulla prescrizione. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo e secondo grado (reclusione anni 2, multa euro 800, risarcimento danni euro 67.100, rifusione spese): il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di cassazione e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte può censurare solo mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti processuali specificamente indicati; non è consentita la rivalutazione libera delle prove.
art. 192 c.p.p.
Richiamato per segnalare che non è ammessa in Cassazione una rinnovata valutazione delle prove; la Corte sottolinea che i rilievi di merito sulla valutazione probatoria non sono rimediabili in questa sede salvo i vizi tassativi dell'art. 606.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente (a sostegno di rilievi sulla motivazione); la Corte ha però escluso che gli argomenti addotti integri un vizio di motivazione rilevante ex art. 606, confermando l'impossibilità di rinnovare la valutazione del materiale probatorio in Cassazione.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva: il ricorrente contestava l'uso della recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito in presenza di precedenti e della motivazione sulla continuità criminale.
art. 157 c.p.
Norma sulla prescrizione: il ricorrente deduceva che l'esclusione della recidiva avrebbe comportato la prescrizione; la Corte ha rilevato che, posto che la recidiva è stata legittimamente ritenuta, le censure sulla prescrizione decadono.
art. 161 c.p.
Richiamato indirettamente in relazione agli effetti della recidiva sui termini di prescrizione e alle proroghe per atti interruttivi; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la recidiva influisce sul computo dei termini.
art. 616 c.p.p.
Norma sulla liquidazione delle spese e sull'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha disposto l'obbligo di pagamento da parte del ricorrente di una somma equa (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende.
Sez. U - Sent. n. 32318/2023 (Sabbatini)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che, ai fini della recidiva reiterata in giudizio di cognizione, non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice; è sufficiente che esistano più sentenze definitive per reati anteriori adeguatamente motivate.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di una decisione sulla base di una diversa valutazione delle prove: il sindacato è limitato ai vizi di motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p. (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, incompatibilità con atti specifici).
- La presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello con valutazioni analoghe sui medesimi elementi) aumenta la resistenza logica del ragionamento e rende meno probabile l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- Per censurare efficacemente la motivazione in sede di legittimità occorre indicare in modo puntuale e specifico quali atti o prove siano stati ignorati o travisati in modo manifesto: mere ri-proposizioni di linee difensive o richieste di diversa interpretazione fattuale sono inammissibili.
- Sull'uso della recidiva: la giurisprudenza di legittimità recente permette che la recidiva reiterata sia valutata in giudizio di merito anche senza una preventiva dichiarazione di recidiva semplice, purché vi siano sentenze definitive pregresse adeguatamente motivate.
- Le censure relative alla prescrizione sono strettamente connesse alla determinazione della recidiva: se la recidiva è stata correttamente accertata, le obiezioni sulla prescrizione perdono rilevanza.
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