Cassazione Penale, Sentenza n. 28563/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 257 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione relativo alla legittimazione dell'indagato e del suo difensore a proporre riesame avverso il decreto di sequestro probatorio relativo a beni di terzi (n. 2 autobus di Autolinee Servizi Andriesi s.c. r.l. e n. 2 autobus del Comune di Andria in comodato), lamentando che il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il riesame sostenendo che l'indagato, non essendo proprietario dei beni, non poteva proporre impugnazione se non a seguito di procura speciale per agire per la persona giuridica. La difesa ha invece sostenuto che tale regola vale per il sequestro preventivo, mentre nel sequestro probatorio l'indagato ha interesse autonomo anche solo per evitare che l'oggetto entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Tribunale ha erroneamente applicato il principio relativo al sequestro preventivo al caso del sequestro probatorio. Per il sequestro probatorio l'interesse dell'indagato a proporre riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, essendo sufficiente l'interesse a evitare che il bene entri nella piattaforma probatoria. Ne consegue la legittimazione del ricorrente, nella sua qualità di indagato, a chiedere il riesame anche se i beni sono nella disponibilità della società di cui è legale rappresentante. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Trani.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. b)
Norma che individua il reato contestato al ricorrente in qualità di rappresentante legale della società; usata come riferimento per il procedimento penale in cui è stato disposto il sequestro probatorio
art. 257 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso per contestare la motivazione sull'ammissibilità del riesame; la Corte ha rilevato che l'interpretazione data dal Tribunale (che richiedeva proprietà o interesse alla restituzione per la legittimazione) è errata se applicata al sequestro probatorio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019 (Karya); Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017 (Xu); Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005 (Galletti); Sez. 3, n. 18382 del 10/04/2024 (Lezzi); Sez. 3, n. 839 del 21/11/2024 (Bastioli)
La giurisprudenza consolidata distingue il sequestro preventivo dal sequestro probatorio: per quest'ultimo l'interesse dell'indagato ad impugnare non dipende dall'interesse alla restituzione della cosa ma può consistere nell'impedire che l'oggetto entri nel materiale probatorio utilizzabile
Massime di principio
- Nel caso di sequestro probatorio l'indagato ha legittimazione ad impugnare anche se non è proprietario del bene sequestrato: l'interesse può consistere nella tutela contro l'utilizzo del bene/provvedimento quale prova nel giudizio
- La regola che richiede interesse alla restituzione della cosa per proporre riesame si applica al sequestro preventivo ma non automaticamente al sequestro probatorio; occorre distinguere la finalità della misura
- Se il bene è nella disponibilità di una società di cui l'indagato è rappresentante, la questione della procura speciale riguarda l'azione nell'interesse della persona giuridica; tuttavia, l'indagato, a titolo personale, può comunque avere interesse impugnatorio per evitare l'inclusione probatoria
- In situazioni simili conviene articolare chiaramente nel ricorso il concreto rischio/danno processuale derivante dall'inclusione del materiale sequestrato nel fascicolo probatorio (es. irreparabile valore probatorio del verbale di sequestro), per dimostrare l'interesse all'impugnazione
- Quando si agisce per conto dell'ente (es. società proprietaria dei beni), verificare e, se necessario, allegare procura o idonea rappresentanza; ma ciò non preclude l'impugnazione autonoma dell'indagato contro il sequestro probatorio
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