Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01153/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto, perché la decisione impugnata conteneva una motivazione adeguata sulla revoca della patente di guida. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Palermo ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., relativa al reato di omicidio stradale ex art. 589-bis, comma 1, c.p. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Con memoria difensiva successiva si è insistito per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva già reso una motivazione compiuta e congrua sul punto.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, comma 1, c.p.

    indica il reato oggetto del giudizio, ossia l'omicidio stradale nella fattispecie base.

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    la sentenza impugnata è stata resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 606 c.p.p.

    la censura è stata formulata come vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), tipico motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 222 cod. strada

    la decisione impugnata ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sulla cui motivazione verteva il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la censura sulla sanzione amministrativa accessoria è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione della motivazione di merito senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico.
  • La revoca della patente di guida può essere ritenuta legittima se il giudice di merito ha esposto una motivazione compiuta e congrua sul punto; in cassazione non è sufficiente una critica apodittica o meramente assertiva.
  • Quando il motivo di ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.