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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 1956 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irap - Soggetti passivi - Persone fisiche esercenti un'attività professionale con autonoma organizzazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, quando l'attività professionale è svolta in forma associata o societaria, l'IRAP è dovuta senza necessità di un'ulteriore verifica concreta dell'autonoma organizzazione. Il testo non riporta gli estremi del caso specifico né il dispositivo completo, ma il principio conduce al rigetto della contestazione del contribuente e alla conferma dell'assoggettamento all'imposta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'IRAP dell'attività professionale esercitata in forma associata o societaria. Il punto centrale è se debba essere verificata concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione. Secondo il principio richiamato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, l'esercizio dell'attività in forma associata o societaria integra di per sé il presupposto dell'imposta, poiché l'autonoma organizzazione si considera implicita nella forma associativa o societaria.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'attività professionale esercitata in forma associata o societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    La forma associata o societaria dell'esercizio professionale rende implicita l'autonoma organizzazione; pertanto non occorre dimostrarne l'esistenza attraverso un accertamento concreto caso per caso.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, 14 aprile 2016, n. 7371

    La Corte ha stabilito che l'attività professionale esercitata in forma associata costituisce presupposto dell'IRAP indipendentemente dalla verifica concreta degli elementi organizzativi.

Massime di principio

  • Il professionista che esercita l'attività tramite uno studio associato o una società professionale è, in linea generale, soggetto all'IRAP perché l'organizzazione autonoma si presume collegata alla forma associativa o societaria.
  • In questi casi non è normalmente sufficiente dimostrare l'assenza di dipendenti, beni strumentali rilevanti o collaboratori per escludere l'imposta: la verifica concreta dell'autonoma organizzazione non è necessaria secondo il principio richiamato.
  • La valutazione può essere diversa per il professionista che opera individualmente, per il quale l'assoggettamento all'IRAP dipende dalla concreta presenza di un'autonoma organizzazione.
  • Per applicare correttamente il principio a un caso concreto occorre distinguere tra attività individuale, studio associato, società professionale e mera collaborazione o condivisione di spazi, verificando anche la giurisprudenza più recente e la disciplina applicabile.

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