Ordinanza n. 542/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento emesso in data 8 luglio 2025, notificato in data 9 aprile 2026, contenente il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'8 luglio 2025, notificato il 9 aprile 2026, con cui era stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, ai fini della fase cautelare, che al ricorrente è stato ascritto il delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis c.p., commesso ai danni di una minorenne, e che tale fattispecie assume particolare rilevanza ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris in ragione dell'estrema gravità del delitto contestato al ricorrente, aggravata dalla circostanza che la vittima sarebbe stata minorenne, nonché della rilevanza attribuita a tale figura di reato dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. Non ravvisando quindi i presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a., il Collegio ha negato la sospensione dell'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, nella specie esclusi per difetto di fumus boni iuris.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione attribuisce rilevanza ostativa, ai fini dell'ingresso e della permanenza dello straniero, alla fattispecie criminosa considerata dal giudice, incidendo negativamente sulla plausibilità della domanda di annullamento.
art. 609-bis c.p.
La gravità del delitto di violenza sessuale, commesso ai danni di una minorenne, è stata valorizzata dal giudice quale elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, la particolare gravità del reato ascritto allo straniero può escludere il fumus boni iuris quando la fattispecie criminosa rientri tra quelle cui la disciplina dell'immigrazione attribuisce specifica rilevanza ostativa.
- La commissione di un delitto di violenza sessuale ai danni di una minorenne costituisce, ai fini della valutazione cautelare, un elemento particolarmente significativo per negare la sospensione dell'efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
- In assenza di fumus boni iuris non sono integrati i presupposti per la concessione della tutela cautelare previsti dall'art. 55 c.p.a., anche senza necessità di una distinta valutazione favorevole degli altri presupposti cautelari.
Come è indicizzato
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