Cassazione Penale, Sentenza n. 26014/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza di rigetto del riesame ex art. 309 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico). La difesa ha sostenuto carenza, contraddittorietà, illogicità e mera apparenza della motivazione del riesame, evidenziando che i contatti del ricorrente con i coindagati furono sporadici e limitati nel tempo (circa quattro mesi), che dopo il suo arresto non sono più emersi contatti pur proseguendo le captazioni, e che non risultano elementi di allarme sociale o di reiterazione (il ricorrente avrebbe deciso di isolarsi e dedicarsi a famiglia e lavoro; ha un solo precedente penale). La difesa contestava inoltre che l'ordinanza non avesse fornito elementi nuovi rispetto al Gip a sostegno della conservazione della custodia cautelare.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, in materia di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, opera una presunzione semplice (doppia presunzione) a sostegno delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., così come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Spetta dunque all'interessato fornire elementi specifici e concreti tali da superare tale presunzione; elementi che devono essere positivi e consistenti e non meramente basati sull'assenza di contatti dopo l'arresto. Nel caso di specie la difesa non ha fornito allegazioni specifiche idonee a dimostrare la possibile applicazione di misure meno afflittive o l'insussistenza delle esigenze cautelari; pertanto la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; il ricorso era proposto ex art. 309 e il giudizio si è concentrato sulle esigenze cautelari
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: fonte della contestazione che legittima l'applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Reato di cessione/detenzione di sostanze stupefacenti; fatto contestato al ricorrente (capo 11 dell'incolpazione provvisoria)
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa circa l'esigenza cautelare e l'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990; la Corte ha richiamato questa presunzione e affermato che spetta all'indagato fornire elementi specifici per superarla
Sentenza Corte Costituzionale n. 231/2011
Chiarisce i limiti della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere: la presunzione può essere superata in presenza di elementi concreti che dimostrino la possibilità di misure meno afflittive; il Tribunale ha richiamato questo principio e precisato l'onere probatorio a carico del difensore
Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013 (Scarfo')
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione della Corte Costituzionale e specifica che gli elementi per superare la presunzione devono essere positivi e concreti; il Tribunale ha fatto riferimento a tale orientamento per respingere il ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti di comunicazione e registrazione relativi alle decisioni sulle misure cautelari; la cancelleria è stata incaricata di tali adempimenti a seguito del rigetto
Massime di principio
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa dell'esigenza cautelare e dell'adeguatezza della custodia in carcere: l'indagato deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive
- La mera assenza di contatti intercettati dopo un arresto non è, di per sé, prova positiva e sufficiente per dimostrare la dissociazione o il venir meno del pericolo di reiterazione; occorrono elementi probatori positivi che indichino un effettivo cambiamento di comportamento e idonei strumenti alternativi di controllo
- Le intercettazioni, le riprese video e le dichiarazioni di collaboratori (se ritenute credibili) hanno rilevanza nel valutare il ruolo dell'indagato nell'organizzazione e la sua capacità di procurare o distribuire ingenti quantitativi di stupefacente, elementi che rafforzano l'esigenza cautelare
- Se la difesa intende superare la presunzione di adeguatezza del carcere deve proporre, oltre a mere argomentazioni, prove o circostanze concrete (es. documenti, testimonianze, proposte di specifiche misure alternative efficaci e concrete modalità di controllo) che consentano al giudice di valutare l'idoneità di misure meno afflittive
- La valutazione giudiziale deve essere motivata sul caso concreto: il giudice di riesame può rigettare il ricorso se le allegazioni difensive sono generiche o non supportate da elementi positivi volti a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari
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