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Sentenza

Sentenza del 16/11/2018 n. 29300 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Ordinanza che prende atto dell'avvenuta esecuzione - Statuizione sulle spese - Abnormità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato l'ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che, dopo aver preso atto dell'avvenuta cancellazione di un'iscrizione ipotecaria in esecuzione della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, aveva liquidato in favore del contribuente le spese del procedimento. Secondo Equitalia, la sentenza che aveva definito il giudizio di ottemperanza aveva già regolato definitivamente le spese, disponendone la compensazione; pertanto, la successiva ordinanza di chiusura non poteva modificare tale statuizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché l'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza non è altrimenti impugnabile e, nella parte relativa alle spese, aveva contenuto decisorio. Ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo abnorme la nuova liquidazione delle spese effettuata con l'ordinanza successiva alla sentenza definitiva. L'ordinanza è stata cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di ottemperanza. P.A. è stato condannato a rimborsare a Equitalia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori; nulla è stato disposto nei confronti del difensore M.A.

Norme richiamate

  • Art. 111 Costituzione

    ricorso straordinario per cassazione

    Consente di impugnare l'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza quando, pur formalmente qualificata come ordinanza, contiene una decisione su diritti, come la regolazione delle spese, e non è previsto altro rimedio.

  • Art. 70, commi 7 e 8, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'ordinanza di cui all'art. 70, comma 8, è un provvedimento a carattere meramente ordinatorio

    La sentenza resa ai sensi del comma 7 definisce il giudizio di ottemperanza e può disciplinare anche le spese. L'ordinanza successiva prevista dal comma 8 si limita a dichiarare chiuso il procedimento dopo aver verificato l'esecuzione della sentenza e degli eventuali provvedimenti del commissario ad acta; non può modificare le statuizioni già contenute nella sentenza, comprese quelle sulle spese.

  • Art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.

    La ricorrente ha invocato l'efficacia definitiva della precedente sentenza sulle spese. Il relativo motivo è stato assorbito, poiché la Corte ha ritenuto direttamente fondata la censura relativa all'impossibilità per l'ordinanza di modificare una statuizione già adottata con sentenza.

  • Artt. 91, 92, 156 e 161 c.p.c.

    Sono stati richiamati in relazione alla disciplina delle spese processuali e ai vizi dell'ordinanza che ha nuovamente regolato le spese dopo la definizione del giudizio.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    È stato applicato perché la statuizione sulle spese era assimilabile a una pronuncia resa in mancanza di potere: il giudice non poteva intervenire nuovamente su una questione già definitivamente decisa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario occorre distinguere tra la sentenza che definisce il giudizio e la successiva ordinanza di chiusura: la prima ha contenuto decisorio, mentre la seconda ha normalmente funzione meramente esecutiva e ordinatoria.
  • Se la sentenza di ottemperanza ha già regolato le spese, l'ordinanza che prende atto dell'avvenuta esecuzione non può liquidarle nuovamente, modificarle o porle a carico di una parte diversa.
  • Una successiva statuizione sulle spese, adottata senza potere dopo una decisione definitiva, può essere considerata abnorme e impugnata con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • La verifica dell'esecuzione del comando giudiziale non consente al giudice dell'ottemperanza di riaprire o modificare il contenuto decisorio della sentenza posta in esecuzione.
  • Quando l'impugnazione riguarda esclusivamente la regolazione delle spese, la legittimazione passiva spetta alla parte rappresentata e non, di regola, al suo difensore.

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