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Sentenza

Sentenza n. 1159/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dalla legge. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività di una nota depositata dalla parte il 1° aprile 2026, non presa in considerazione anche per la non operatività, nelle udienze in presenza, dell’art. 13-quater delle disposizioni di attuazione del c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata risultava passata in giudicato e l’amministrazione non aveva adempiuto dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente la sentenza e di pagare alla ricorrente euro 2.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario deve considerarsi obbligato ad assumere l’incarico, non può rifiutarlo per disposizioni interne dell’amministrazione e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha precisato che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica ritenendo necessarie, nel caso concreto, l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e l’inosservanza dell’obbligo conformativo o di pagamento da parte dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie risultanti da titoli esecutivi consente, nel caso concreto, di procedere con l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell’amministrazione soccombente, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente al commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese del giudizio, poste a carico dell’amministrazione resistente.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto non operativa, nelle udienze in presenza, la disposizione invocata per giustificare il deposito tardivo della nota di parte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine legale per l’adempimento integra i presupposti per ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti nel titolo.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il titolo entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso plesso amministrativo.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è svolto da un dirigente dell’amministrazione soccombente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge Pinto.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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