Sentenza del 22/03/2017 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Varese
FINANZA LOCALE - Imposta sulla pubblicità - Insegne apposte nel luogo di esercizio dell'attività - Visibilità ad un numero indeterminato di persone - Esenzione dalla imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che le scritte e le insegne collocate presso il luogo di esercizio dell'attività dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 507/1993, in quanto prive di espliciti intenti propagandistici e riferite alla propria attività. In particolare, contestava l'imposta applicata alle insegne a colori installate su un silos.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il giudice ha ritenuto che le insegne, per dimensioni, posizione e caratteristiche, fossero visibili a un numero indeterminato di persone, quantomeno agli automobilisti in transito su un'autostrada molto trafficata. Le insegne rendevano riconoscibili il nome dell'azienda, il settore di attività, i parafulmini prodotti e la denominazione dei prodotti; pertanto svolgevano una funzione pubblicitaria e non potevano beneficiare dell'esenzione. L'imposta sulla pubblicità è stata quindi ritenuta dovuta.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 507/1993
L'esenzione per le insegne e le scritte riferite all'attività esercitata nel luogo in cui sono installate non opera quando, per dimensioni e collocazione, esse siano idonee a comunicare il messaggio a un numero indeterminato di persone, assumendo così una funzione pubblicitaria.
D.lgs. 507/1993, disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
La soggezione all'imposta dipende dall'idoneità oggettiva del mezzo a diffondere un messaggio pubblicitario, non esclusivamente dalla presenza di espressioni esplicitamente promozionali o dalla volontà dichiarata del titolare.
Massime di principio
- L'esenzione per le insegne collocate presso la sede o il luogo di esercizio non è automatica: occorre valutare concretamente dimensioni, posizione, visibilità e contenuto del messaggio.
- Anche una scritta apparentemente informativa o priva di slogan può essere considerata pubblicità se è visibile a una platea indeterminata di persone e identifica l'impresa o i suoi prodotti.
- La visibilità dalla strada o da un'autostrada, soprattutto in presenza di un elevato flusso di passanti o automobilisti, è un elemento significativo per escludere l'esenzione.
- Per stabilire se l'imposta sia dovuta conta principalmente l'idoneità oggettiva dell'insegna a far conoscere l'impresa o i prodotti, più che l'intento soggettivo del proprietario.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente le caratteristiche materiali dell'insegna e la disciplina comunale applicabile, perché la valutazione può dipendere anche dal contesto concreto e dalla visibilità effettiva.
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