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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11944/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che revocava il beneficio dell'indulto concesso a Scorza, con particolare richiesta di annullamento limitatamente alla pena di giorni venti di arresto e 600 euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Castrovillari: il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 173 c.p., sostenendo che quella pena, essendo ammenda per contravvenzione, si era prescritta dopo cinque anni dal passaggio in giudicato e quindi risultava estinta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato il principio per cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca di un indulto, il termine di prescrizione decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca. Ha però censurato la Corte di Assise di Cosenza per non aver verificato che la sentenza del 31/10/2007 fosse effettivamente una contravvenzione e, soprattutto, per non aver accertato se nel relativo giudizio fosse stato formalmente riconosciuto lo stato di recidiva aggravata. Poiché tale accertamento è di merito, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'assise di Cosenza affinché verifichi, con riguardo alla sentenza del Tribunale di Castrovillari, se la recidiva sia stata accertata e, conseguentemente, se si debba applicare l'art. 173 (con possibile estinzione per prescrizione) o mantenere la revoca dell'indulto.

Norme richiamate

  • art. 173 cod. pen.

    Norma sull'estinzione della pena per prescrizione e sulle eccezioni in caso di recidiva aggravata; qui è centrale la questione se la pena per la contravvenzione sia estinta e se l'eccezione per recidiva possa impedirlo.

  • art. 172 cod. pen., comma 5

    "il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui [...] la condizione si è verificata"

    Principio secondo cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione (es. revoca dell'indulto), il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la condizione si realizza (ossia dall'irrevocabilità della sentenza che determina la revoca).

  • D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 art. 10 e D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 art. 11

    "il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva"

    Prevedono la revoca automatica dell'indulto al verificarsi della condanna per delitto non colposo entro un termine quinquennale; la revoca è di fatto ricognitiva e determina che la prescrizione si calcoli a partire dalla sentenza che ha determinato la revoca.

  • D.P.R. 394/90 art. 4 e legge 241/2006 art. 3

    Riproducono la medesima disposizione sulla revoca automatica dell'indulto nelle successive norme indulgenziali; quindi si applica lo stesso criterio di decorrenza della prescrizione dalla realizzazione della condizione di revoca.

  • Giurisprudenza: Sez. Un. n. 2 del 30/10/2014 (Rv. 261399)

    Principio consolidato secondo cui, se l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca di un beneficio, il termine di prescrizione decorre dall'irrevocabilità della sentenza che realizza la condizione risolutiva.

  • Giurisprudenza: Sez. 1 nn. 11931/2024 e 4095/2019 (Rv. 278165)

    Affermano che l'estinzione della pena per prescrizione non opera nei confronti del recidivo quando l'accertamento della recidiva aggravata è stato compiuto nel giudizio che ha inflitto la condanna; dunque la recidiva accertata nel medesimo processo può impedire l'estinzione.

Massime di principio

  • Quando la revoca di un beneficio (es. indulto) è automatica al verificarsi di una condanna successiva, il termine di prescrizione della pena estinta o da eseguire decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca.
  • Distinguere sempre la natura della pena originaria: le contravvenzioni hanno di regola termine di prescrizione più breve (ordinariamente 5 anni) rispetto ai delitti; verificare il corretto termine applicabile prima di calcolare la prescrizione.
  • Verificare se nel giudizio che ha inflitto la pena sia stato formalmente accertato lo stato di recidiva aggravata: l'accertamento di recidiva nel medesimo processo può impedire l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 173 c.p.
  • Se il provvedimento che revoca un beneficio non esamina elementi fattuali decisivi (es. natura del reato, accertamento della recidiva), la Corte di Cassazione può annullare l'atto e rinviare al giudice del merito per l'accertamento di tali aspetti.
  • In presenza di più sentenze o pene, analizzare separatamente la decorrenza della prescrizione per ciascuna pena e la rilevanza delle eventuali recidive contestate nei relativi procedimenti.
  • Calcolare sempre la prescrizione a partire dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la revoca/condizione, non dalla data del provvedimento amministrativo o d'ufficio che semplicemente ne prende atto.

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