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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27573/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa turistica)

La controversia

La controversia nasceva dall'acquisto, in data 29.12.2017, di un pacchetto turistico. La consumatrice agiva nei confronti di due società del settore viaggi chiedendo l'accertamento del loro inadempimento, la restituzione parziale del prezzo e il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Il giudice di pace rigettava la domanda; il tribunale confermava il rigetto e condannava l'appellante alle spese. In cassazione la ricorrente deduceva un solo motivo, formalmente qualificato come violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, ma la Corte non esaminava il merito della censura perché rilevava d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata ma, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., aveva depositato solo copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione; la successiva produzione con memoria era tardiva e non idonea a sanare il vizio. La Corte richiamava il principio secondo cui il deposito della sentenza notificata, comprensiva della relata o della documentazione equivalente in caso di PEC, è onere della parte ricorrente e il relativo difetto comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione (o della documentazione equivalente in caso di notificazione via PEC). Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente costituita e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nei confronti della società intimata che non ha svolto difese non è stata pronunciata condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/14, s.m.i.

    norma evocata quale parametro del motivo di ricorso, ma non esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    impone il deposito, nel termine prescritto, della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa notificazione, ove esistente; il mancato deposito determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    consente il deposito documentale in cassazione, ma non oltre il termine utile per l'adempimento dell'art. 369 c.p.c.; non è idoneo a sanare tardivamente l'omissione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    regola la trattazione in camera di consiglio non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    individua l'importo base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    è la norma indicata nel motivo come oggetto di violazione/falsa applicazione, ma la Corte non entra nel relativo esame sostanziale.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • l. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    richiamata solo per distinguere una fattispecie diversa trattata dalle Sezioni Unite in tema di notifica telematica e attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che alleghi la notificazione della sentenza impugnata deve depositare, entro il termine dell'art. 369 c.p.c., la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione o della documentazione equivalente in caso di notificazione via PEC.
  • Il deposito tardivo della documentazione richiesta per dimostrare la notificazione della sentenza non sana l'improcedibilità già verificatasi, anche se effettuato con memoria successiva o mediante richiamo all'art. 372 c.p.c.
  • Il vizio derivante dal mancato deposito della sentenza notificata è rilevabile d'ufficio e non è superato dalla mancata contestazione della controparte.
  • La prova della tempestività del ricorso rispetto al termine breve non esonera dall'onere di depositare la documentazione completa sulla notificazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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