Sentenza n. 4340/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto del Centro Ospedaliero Militare di -OMISSIS-, Ufficio Comando, a firma del Direttore Brig. Gen. -OMISSIS-, n. 6 dell'11 agosto 2023, notificato al ricorrente in data 14 agosto 2023, con il quale il Centro Ospedaliero Militare ha accertato una responsabilità in capo al ricorrente per la sussistenza di un danno erariale, disponendo nei suoi confronti il pagamento della complessiva somma di € 2.572,85; - del provvedimento di nomina dell'ufficiale inquirente emesso dal Comandante del Comando Sanità e Veterinaria del Ministero della Difesa e della relativa relazione conclusiva degli accertamenti effettuati, non noti al ricorrente; - dell'atto di nomina della Commissione Tecnica di Constatazione e Verifica del Patrimonio dell'Ente e della relativa relazione conclusiva degli accertamenti effettuati, non noti al ricorrente; - del registro degli eventi dannosi nella parte in cui è stato segnato l'evento attribuito al ricorrente di cui alla presente impugnativa e della costituzione in mora notificata in uno con il decreto impugnato; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 notificata al ricorrente il 14.06.2023; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Centro Ospedaliero Militare che ha accertato a carico dell’ufficiale una responsabilità per danno erariale e disposto il pagamento di € 2.572,85, nonché gli atti dell’inchiesta amministrativa e la costituzione in mora
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’11 agosto 2023, notificato il 14 agosto 2023, con cui gli è stato addebitato un danno per un ammanco di gasolio, per l’importo complessivo di € 2.572,85. Ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria; dedotto il difetto di motivazione e la lacunosità dell’istruttoria quanto all’accertamento della responsabilità e alla quantificazione della quota imputatagli; lamentato la violazione delle garanzie procedimentali e partecipative, per il mancato rispetto del termine di conclusione e l’assenza di contraddittorio; contestato infine la nomina dell’ufficiale inquirente per violazione dell’art. 452 d.P.R. 90/2010 e conseguente incompetenza dell’organo istruttorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i singoli motivi di prescrizione, motivazione, istruttoria, garanzie procedimentali e competenza. La controversia, considerata nel suo complesso, riguarda l’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile di un militare e la stessa sussistenza e consistenza del danno erariale: tali questioni spettano alla Procura regionale e, per l’eventuale giudizio di responsabilità, alla Corte dei conti. Le contestazioni relative agli atti dell’inchiesta e alle garanzie procedimentali non consentono di separare la vicenda, poiché ciò determinerebbe un frazionamento della tutela e il rischio che TAR e giudice contabile decidano questioni riferite alla medesima responsabilità. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda, della costituzione di mero stile dell’Amministrazione e dell’indicazione del TAR quale giudice competente riportata nell’atto impugnato.
Norme richiamate
artt. 452 e 453 d.P.R. 90/2010
Gli atti impugnati sono stati adottati ai sensi degli artt. 452 e 453 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, inseriti nel Libro III del Capo III, avente ad oggetto la disciplina della “Responsabilità amministrativa e contabile”.
Le disposizioni disciplinano l’inchiesta amministrativa e la determinazione amministrativa degli addebiti per danni nell’ambito della responsabilità amministrativo-contabile; la controversia sorta sull’addebito e sulla responsabilità erariale appartiene alla giurisdizione contabile.
l. 20/1994
La fattispecie di cui è causa rientra nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento specifico alla responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari, nell’esercizio delle loro funzioni (cfr. l. n. 20/1994 e D.Lgs. n. 174/2016).
Le controversie concernenti la responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari nell’esercizio delle funzioni appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti.
d.lgs. 174/2016
La fattispecie di cui è causa rientra nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento specifico alla responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari, nell’esercizio delle loro funzioni (cfr. l. n. 20/1994 e D.Lgs. n. 174/2016).
Il codice di giustizia contabile è richiamato a fondamento della giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie relative alla responsabilità per danno erariale.
art. 11 c.p.a.
Dinanzi a quest’ultimo, pertanto, il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, individuato nella Corte dei conti.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in forza della questione - sollevata ex officio dal Collegio e prospettata alle parti ex art. 60 c.p.a. in sede di udienza camerale – di difetto di giurisdizione, rientrando la fattispecie di cui è causa nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, con riferimento specifico alla responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari, nell’esercizio delle loro funzioni (cfr. l. n. 20/1994 e D.Lgs. n. 174/2016);
La questione di difetto di giurisdizione può essere rilevata d’ufficio e, nel rito camerale definito con sentenza in forma semplificata, deve essere prospettata alle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Le controversie che investono l’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile di un pubblico funzionario, inclusi la sussistenza della responsabilità e la consistenza del danno erariale, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti.
- La giurisdizione si individua considerando la controversia nel suo complesso: le contestazioni sugli atti dell’inchiesta, sulla nomina dell’inquirente o sulle garanzie procedimentali non possono essere scisse dalla contestazione della responsabilità erariale quando attengono all’accertamento della stessa responsabilità e del danno.
- Non è consentito frazionare la tutela giurisdizionale della medesima vicenda tra giudice amministrativo e giudice contabile, attribuendo a giudici diversi questioni strettamente connesse all’accertamento della responsabilità per danno erariale.
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