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Parere

Parere n. 269/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

ricorso straordinario proposto dalle Società Sanatrix s.a.s., E.C.A.S. s.r.l., LEO-LAB s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Paolo Starvaggi e Nunziatina Starvaggi, per l’annullamento, previa ogni più opportuna misura cautelare, della nota prot. n. 22991 del 14 maggio 2025 [rectius 2024 per come indicata nell’all.1 e nelle conclusioni] dell’Assessorato della Salute, avente ad oggetto «Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità» di cui all’art. 1, commi 403 e 406 della l. 20 dicembre 2017, n. 205 - Esecuzione dei servizi in locali distaccati e interni alla farmacia - FASE SPERIMENTALE, con cui l’Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 7 - Farmaceutica ha ritenuto di fornire le linee di indirizzo relative all’utilizzo da parte delle farmacie di locali distaccati e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento delle Linee di indirizzo regionali sulla sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, nella parte relativa all’erogazione dei servizi in locali distaccati ed esterni alla farmacia.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le società ricorrenti, autorizzate, accreditate e contrattualizzate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, contestano la nota dell’Assessorato della Salute che ha fornito alle aziende sanitarie indicazioni per consentire alle farmacie di ottenere l’autorizzazione a svolgere servizi sanitari nei locali della farmacia e in locali esterni distaccati. Deducevano: la carenza di base legislativa regionale e la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 153/2009, che non contemplerebbe l’erogazione dei servizi aggiuntivi in locali esterni; l’illegittimità di una disciplina di dettaglio introdotta con circolare anziché con regolamento e l’insufficienza delle indicazioni sui requisiti igienico-sanitari; la violazione dei principi di concorrenza, eguaglianza, non discriminazione, proporzionalità, buon andamento ed economicità, in ragione del diverso regime autorizzatorio applicabile alle strutture sanitarie; la mancata considerazione della contrattazione collettiva, degli aggregati e dei budget; la violazione della disciplina sulle prestazioni analitiche e del divieto di cumulo con altre professioni sanitarie; infine, la violazione dell’art. 20 della l. n. 241/1990, non potendosi configurare il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione.

Il parere

Il Consiglio riconosce la legittimazione delle ricorrenti, anche in ragione della dedotta lesione della concorrenza. Rileva che le Linee guida, nella parte concernente i locali esterni, contenevano prescrizioni immediatamente esecutive e avevano quindi natura concretamente lesiva; tuttavia quella parte dell’atto era già stata annullata, con sentenze del TAR Sicilia nn. 881 e 882/2025 non appellate. Il ricorso è pertanto improcedibile limitatamente a tale profilo, compresa la censura sul silenzio-assenso riferita all’autorizzazione per i locali esterni. Per le restanti censure, le Linee guida sono considerate specificazioni operative della disciplina primaria e della sperimentazione nazionale, non aventi portata normativa autonoma: il ricorso è quindi inammissibile; è comunque anche infondato. Il Consiglio reputa infondate le contestazioni sulla mancata partecipazione regionale e sulla contrattazione relativa alle risorse, tenuto conto del quadro di sperimentazione già definito e finanziato. Esclude inoltre la disparità di trattamento e la violazione della concorrenza, poiché farmacie di comunità e strutture sanitarie private sono realtà con funzioni e regimi diversi; ritiene infondata anche la censura sul cumulo con altre professioni sanitarie, considerato il ruolo dei professionisti sanitari e i limiti funzionali e formativi previsti per i servizi farmaceutici. Il ricorso è dunque dichiarato in parte improcedibile e, per il resto, inammissibile e comunque respinto.

Osservazioni

Legittimazione e natura lesiva delle Linee guida

Le società ricorrenti sono legittimate a ricorrere, poiché operano nello stesso ambito territoriale e hanno dedotto anche la violazione della concorrenza. Le Linee guida, nella parte in cui prescrivevano comunicazioni all’ASP e modalità operative per l’impiego di locali esterni, avevano contenuto immediatamente precettivo e lesivo.

Locali esterni alla farmacia e silenzio-assenso

La disciplina che consentiva l’erogazione di servizi sanitari in locali esterni era già stata annullata dalle sentenze del TAR Sicilia nn. 881 e 882/2025, non appellate. Il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse su tale parte, incluse le censure concernenti il procedimento autorizzatorio e il silenzio-assenso.

Mancanza di intervento regionale, base legislativa e contrattazione

Le Linee guida, al di fuori della previsione sui locali esterni già annullata, specificano le modalità operative della sperimentazione prevista dal quadro nazionale. Sono infondate le censure relative al mancato coinvolgimento della Regione e alla mancata contrattazione sulle risorse, considerati l’iter della sperimentazione, gli atti di indirizzo e le risorse individuate.

Concorrenza, disparità di trattamento e regime delle strutture sanitarie

È infondata la censura di disparità di trattamento e lesione della concorrenza: le farmacie di comunità, configurate come presidi sociosanitari polivalenti nell’ambito dei servizi previsti dalla normativa, non sono equiparabili alle strutture sanitarie private soggette al distinto regime di autorizzazione e accreditamento.

Cumulo con altre professioni sanitarie

È infondata la censura relativa al divieto di cumulo con altre professioni sanitarie. La disciplina dei nuovi servizi contempla l’impiego di professionisti sanitari e assegna al farmacista compiti di ricognizione e monitoraggio, mentre la riconciliazione farmacologica resta un atto medico.

Censure residue

Le ulteriori censure sono dichiarate inammissibili perché rivolte, al di fuori della parte già annullata, contro indicazioni prive di autonoma portata normativa; il Consiglio rileva comunque anche la loro infondatezza.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153

    L’art. 1 del d.lgs. n.153/2009, richiamato dall’amministrazione regionale, non prevede la possibilità per il farmacista di erogare dette prestazioni aggiuntive in locali separati dalla sede farmaceutica.

    Nel quadro normativo vigente al momento dell’adozione della nota, l’art. 1 non autorizzava l’erogazione delle prestazioni aggiuntive in locali totalmente esterni e separati dalla sede della farmacia. La previsione regionale in tal senso era priva di base normativa.

  • art. 1, comma 2, lett. e-quater), d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153

    soltanto le prestazioni relative ai vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali, ed ai tamponi, possono essere erogate dal farmacista “in aree, locali o strutture anche esterne”

    La possibilità di utilizzare spazi esterni era prevista, secondo la disciplina allora richiamata, solo per le prestazioni specificamente indicate dalla lettera e-quater, e non poteva essere estesa in via amministrativa alle altre prestazioni.

  • art. 1, commi 403 e 405, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per il triennio 2018 - 2020, è avviata, in nove Regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153/2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 406

    La sperimentazione dei nuovi servizi farmaceutici e della loro remunerazione è stata prevista dalla legge statale e sottoposta a monitoraggio; le Linee guida regionali sono state ricondotte alle modalità operative di tale sperimentazione.

  • art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Quanto alle censure relative al procedimento di autorizzazione (motivo 5) e del silenzio assenso con riferimento ai locali esterni alle farmacie, le Linee guida ne fanno menzione con riferimento all’erogazione dei servizi in locali esterni; tuttavia a riguardo va evidenziato che la nota impugnata risulta annullata in parte qua dalle sentenze nn. 881 e 882/2025 che non sono state appellate.

    La censura relativa al silenzio-assenso, riferita all’autorizzazione per l’erogazione in locali esterni, non è decisa nel merito perché la corrispondente parte delle Linee guida era già stata annullata, con conseguente improcedibilità del ricorso su tale profilo.

  • art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992, deve necessariamente restare inserita nell'ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l'armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale

    Il regime autorizzatorio delle strutture sanitarie private è collegato alla programmazione regionale e alla verifica di compatibilità con il fabbisogno e la distribuzione dell’offerta; tale regime non rende però automaticamente equiparabili le strutture sanitarie alle farmacie di comunità.

  • art. 4 d.m. 16 dicembre 2010

    Ne discende che perdono di valenza le censure che pongono a confronto, ai fini di dedurre la disparità di trattamento e la violazione delle regole della concorrenza, due realtà profondamente diverse: le strutture sanitarie ed i centri sociosanitari come delineati sopra.

    Il decreto attuativo è considerato nel quadro regolatorio dei servizi in farmacia, ma il Consiglio non accoglie l’interpretazione secondo cui il riferimento a spazi dedicati e separati legittimerebbe, di per sé, l’utilizzo di locali esterni: la relativa estensione era stata esclusa in assenza di una base legislativa.

  • art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Con la relazione del 15 maggio u.s., l’Ufficio legislativo e legale della Regione ha comunicato che in data 19 settembre 2024 l’Assessorato alla Salute - Dipartimento di Pianificazione Strategica- ha trasmesso il rapporto di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, con cui richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali in materia, si è opposto all’accoglimento del gravame.

    Il rapporto dell’amministrazione resistente è acquisito nell’istruttoria del ricorso straordinario; il parere non formula una distinta interpretazione sostanziale dell’art. 9.

Massime di principio

  • La legittimazione degli operatori sanitari già insediati può sussistere quando contestano un atto che incide sull’offerta sanitaria nel medesimo ambito territoriale e deducono una lesione della concorrenza.
  • Un atto denominato circolare o linea guida è immediatamente impugnabile quando introduce prescrizioni concrete, immediatamente esecutive e direttamente incidenti sull’attività dei destinatari; non occorre un successivo atto applicativo meramente adempitivo.
  • Un’amministrazione non può anticipare con un atto amministrativo una disciplina legislativa non ancora vigente, né estendere in via interpretativa un’eccezione legislativa oltre i casi espressamente previsti.
  • L’annullamento giurisdizionale, non impugnato, della parte dell’atto contestata determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso straordinario limitatamente a quella parte, in ragione degli effetti retroattivi e generalizzati dell’annullamento.
  • La diversità funzionale e normativa tra farmacie di comunità e strutture sanitarie private impedisce di dedurre automaticamente una disparità di trattamento dal solo confronto tra i rispettivi regimi autorizzatori.

Linee regionali sui servizi della farmacia di comunità

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario, esamina l’impugnazione proposta da società operanti nell’assistenza specialistica ambulatoriale contro le Linee di indirizzo dell’Assessorato regionale della Salute per la sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia. La controversia riguarda soprattutto l’estensione dei servizi a locali distaccati ed esterni alla sede farmaceutica.

Ricorrenti e censure

Le società, autorizzate, accreditate e contrattualizzate per l’assistenza specialistica ambulatoriale in Sicilia, sostenevano che l’Assessorato avesse anticipato una disciplina nazionale non ancora vigente e ampliato senza base legislativa i servizi erogabili dalle farmacie. Deducevano la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 153/2009, l’assenza di una disciplina regionale e di requisiti igienico-sanitari sufficientemente dettagliati, nonché l’illegittimità di una regolazione di dettaglio introdotta con circolare. Invocavano inoltre la lesione della concorrenza e della parità di trattamento rispetto alle strutture sanitarie, il mancato adeguamento della contrattazione e dei budget, la violazione della disciplina delle prestazioni analitiche e l’inapplicabilità del silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della l. n. 241/1990.

Legittimazione e impugnabilità dell’atto

Il Consiglio riconosce la legittimazione delle società, poiché sono operatori sanitari presenti nel medesimo ambito territoriale e hanno dedotto anche la lesione della concorrenza. Rileva inoltre che, nella parte relativa ai locali esterni, le Linee guida non erano un atto meramente interpretativo: prevedevano prescrizioni operative specifiche, tra cui comunicazioni all’ASP e indicazioni sulle modalità di erogazione, ed erano quindi immediatamente lesive e impugnabili.

Quadro normativo della sperimentazione

Il parere ricostruisce il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, i decreti attuativi del 2010 e 2011, l’Intesa del 10 luglio 2014 sul Patto per la salute, il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui LEA e l’art. 1, commi 403 e 405, della l. 27 dicembre 2017, n. 205. La sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia, avviata in nove Regioni tra cui la Sicilia, è stata accompagnata dall’Accordo del 17 ottobre 2019 e dai successivi cronoprogrammi regionali. In tale quadro le Linee guida, salvo la previsione sui locali esterni, sono considerate specificazioni operative della sperimentazione e delle fonti primarie, non una disciplina normativa autonoma.

Locali esterni e sopravvenuta improcedibilità

Il TAR Sicilia, con le sentenze nn. 881 e 882/2025 non appellate, aveva annullato la parte della nota che consentiva l’erogazione di servizi sanitari in locali esterni e totalmente separati dalla farmacia. Il TAR aveva rilevato che, secondo l’art. 1 del d.lgs. n. 153/2009 nella formulazione allora vigente, tale possibilità non era prevista, salvo la specifica eccezione legislativa indicata per determinati servizi. La previsione regionale costituiva quindi un’anticipazione non consentita di una disciplina statale ancora inesistente al momento dell’adozione. L’annullamento giurisdizionale, con effetti retroattivi e generalizzati, rende improcedibile il ricorso su tale parte, comprese le censure relative all’autorizzazione e al silenzio-assenso per i locali esterni.

Censure residue: sperimentazione, concorrenza e professioni sanitarie

Le contestazioni sul mancato intervento regionale e sulla contrattazione delle risorse sono ritenute infondate alla luce dell’iter nazionale e regionale della sperimentazione. Sono respinte anche le censure di disparità di trattamento e lesione della concorrenza: le farmacie di comunità sono configurate come presidi sociosanitari polivalenti, con funzioni diverse da quelle delle strutture sanitarie private soggette al regime autorizzatorio e di accreditamento previsto dal d.lgs. n. 502/1992. È infondata anche la censura sul cumulo con altre professioni sanitarie, poiché la disciplina contempla l’impiego di professionisti quali infermieri e fisioterapisti e attribuisce al farmacista compiti di ricognizione e monitoraggio, mentre la riconciliazione farmacologica resta un atto medico.

Esito

Per le parti diverse da quella già annullata, le Linee guida non hanno autonoma portata normativa e le censure sono dichiarate inammissibili; il Consiglio le ritiene comunque infondate nel merito. Il parere definitivo conclude per l’improcedibilità parziale e, per il resto, per l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàSopravvenuta carenza di interesse

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