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Ordinanza

Ordinanza n. 1595/2026 - Catania, Sezione 5

sull’istanza di accesso al fascicolo del giudizio iscritto al n. r.g. 168/2025

Giustizia amministrativa202500168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’accesso al fascicolo informatico di un giudizio amministrativo di primo grado già definito con sentenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società istanti, proprietarie di alcuni appartamenti compresi nel complesso immobiliare interessato dall’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, demolizione e rimessione in pristino, hanno chiesto al TAR di poter accedere al fascicolo informatico del giudizio di primo grado, promosso da altra società contro il Comune e già definito con sentenza. Hanno rappresentato di dover esaminare gli atti per predisporre un intervento nel giudizio d’appello promosso dal Comune contro la sentenza di primo grado e hanno dedotto di essere terze titolari di un interesse concreto e attuale, in quanto proprietarie di immobili incisi dall’ordinanza e potenzialmente dal futuro giudicato. La società ricorrente nel giudizio originario non si è opposta; il Comune si è opposto. L’istanza è stata erroneamente qualificata come riferita a un giudizio pendente, mentre il fascicolo riguardava un processo già definito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza. Ha interpretato l’art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025, rilevando che l’accesso al fascicolo informatico è riconosciuto al giudice, agli ausiliari nei limiti previsti, ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente, ai soggetti autorizzati a intervenire volontariamente nel giudizio e ai collaboratori indicati dai difensori, oltre che agli avvocati e procuratori dello Stato nei casi previsti. Secondo il Collegio, l’elencazione è tassativa e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Essa non comprende l’accesso richiesto da terzi al fascicolo informatico di un processo inter alios già definito. Il TAR ha inoltre valorizzato la natura non pubblica degli atti difensivi depositati in giudizio e il possibile contenuto di dati sensibili, informazioni sulla vita privata, segreti commerciali o industriali e strategie processuali. La prospettata intenzione di intervenire nel giudizio d’appello non consente quindi, da sola, l’accesso al fascicolo del giudizio di primo grado già definito. Nulla sulle spese, in ragione della natura del pronunciamento.

Norme richiamate

  • art. 17 decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021

    «al presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonché, nei limiti di cui al comma 2, agli ausiliari del giudice»; «ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio»; «anche ai soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori, nei limiti delle attività consentite dalla legislazione vigente»

    La disposizione individua tassativamente i soggetti autorizzati ad accedere al fascicolo informatico; l’elencazione non è estensibile né applicabile per analogia e non comprende l’accesso di terzi al fascicolo di un processo inter alios già definito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private e le persone menzionate.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’accesso al fascicolo informatico del processo amministrativo è consentito esclusivamente alle categorie di soggetti individuate dall’art. 17 delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico; tale elencazione non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • Il terzo estraneo a un giudizio amministrativo inter alios già definito non può ottenere l’accesso al relativo fascicolo informatico sulla sola base dell’interesse concreto e attuale a conoscere gli atti in vista della possibile proposizione di un intervento nel giudizio d’appello.
  • La previsione dell’accesso autorizzato a chi intenda intervenire volontariamente nel giudizio presuppone un giudizio pendente e non si applica al fascicolo di un processo di primo grado già definito.
  • Gli atti difensivi depositati in un processo amministrativo non hanno carattere pubblico e la loro sottrazione all’accesso dei terzi è giustificata anche dalla possibile presenza di dati personali, segreti commerciali o industriali e strategie processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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