Sentenza n. 115/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Torino dell’-OMISSIS-, con il quale è stato vietato al ricorrente l’accesso (per un anno e per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio) agli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e Nations League) e quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di un anno, esteso agli incontri calcistici nazionali e internazionali indicati nel provvedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (tifoso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere. Ha contestato che fosse stata dimostrata la sua partecipazione agli scontri tra tifosi avvenuti alla vigilia della partita Juventus-Torino, evidenziando inoltre di essere incensurato, di non avere commesso reati e di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento. L'amministrazione ha prodotto, anche dopo l'accoglimento della domanda cautelare, un'ulteriore annotazione di polizia giudiziaria a sostegno del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Il Collegio ha ribadito che il DASPO è una misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria, autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: può essere adottato anche in presenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza necessità di una condanna o della prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità e può fondare il giudizio prognostico anche su condotte agevolatrici o non univocamente violente, purché il quadro indiziario sia grave, preciso, concordante, univoco ed evidentemente riferibile al destinatario. Nel caso concreto, tuttavia, tale presupposto mancava: il fotogramma prodotto dimostrava soltanto la presenza del ricorrente in un determinato luogo e orario, senza provare la sua partecipazione agli scontri o la condotta contestata. Neppure l'annotazione successiva chiariva il significato del fatto che il ricorrente fosse stato “riaccompagnato” da un altro soggetto, la cui identità era stata oscurata e del quale non era possibile verificare l'eventuale partecipazione agli scontri o il ruolo nell'accompagnamento. L'amministrazione aveva quindi esercitato illegittimamente il potere preventivo per insufficienza degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di pericolosità. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
«misura di prevenzione atipica»
Il DASPO è una misura preventiva, autonoma dall'accertamento della responsabilità penale, adottabile sulla base di fatti specifici idonei a evidenziare un pericolo, anche potenziale, per l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 7 l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza accoglie il ricorso per insufficienza della prova sulla partecipazione agli scontri senza decidere espressamente tale censura.
art. 8 l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie relative alla comunicazione di avvio; la sentenza accoglie il ricorso per insufficienza del quadro probatorio senza esaminare espressamente e separatamente tale profilo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria, sicché la sua adozione non presuppone né una condanna penale né l'accertamento della responsabilità dell'interessato secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il giudizio di pericolosità posto a fondamento del DASPO può basarsi su un ragionamento probabilistico secondo la logica del “più probabile che non” e su condotte anche soltanto agevolatrici di situazioni di allarme o pericolo; tuttavia, gli elementi devono essere gravi, precisi, concordanti e concretamente riferibili al destinatario.
- La presenza dell'interessato nel luogo degli scontri, documentata da un'immagine, non è di per sé sufficiente a legittimare il DASPO se dal materiale probatorio non è possibile desumere la condotta concretamente tenuta o la partecipazione agli episodi violenti.
- L'autonomia del procedimento amministrativo di prevenzione rispetto all'accertamento penale non esonera l'amministrazione dall'onere di dimostrare, con motivazione adeguata e specifici elementi di fatto, il presupposto individuale del giudizio prognostico di pericolosità.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali del Questore è limitato, ma comprende la verifica dell'effettiva sussistenza, sufficienza e riferibilità degli elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento. L'insufficienza del quadro indiziario determina l'illegittimità del DASPO.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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