Cassazione Penale, Sentenza n. 4554/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole del reato continuato previsto dall'art. 497-bis c.p., articolando due motivi di ricorso: (1) omissione della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello al difensore anche in qualità di domiciliatario, poiché gli avvisi erano stati inviati ad un indirizzo di posta elettronica non più attivo e la relata di notifica evidenziava il mancato recapito; (2) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella commisurazione della pena e nell'uso delle precedenti pendenze penali, ritenendo la Corte territoriale aver dato motivazioni apodittiche e essersi limitata a riproporre valutazioni congetturali del primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e, in particolare, il primo motivo, constatando che le comunicazioni a carico dell'avv. Tomasselli (unico difensore e domiciliatario dell'imputato) erano state inviate ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello in uso e non risultante attivo, con esito di mancato recapito. Ne è derivata l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore per il giudizio d'appello, che costituisce causa di nullità assoluta e insanabile del giudizio e della sentenza impugnata. Perciò la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna; il secondo motivo è stato assorbito dalla decisione sul primo.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
La norma individua il reato sostanziale contestato (reato continuato), ma la Cassazione non ha esaminato il merito sostanziale della condanna perché ha annullato la sentenza per nullità processuale derivante dalla mancata notifica.
norme del codice di procedura penale in materia di notifiche e nullità processuali
La Corte ha applicato il principio secondo cui la mancata o inesatta notifica al difensore domiciliatario, con conseguente mancato perfezionamento della comunicazione, determina l'omessa citazione e la nullità assoluta e insanabile del giudizio d'appello, impedendo l'esame del merito fino al nuovo giudizio.
Massime di principio
- La notifica al difensore domiciliatario è essenziale: se inviata a un indirizzo diverso o non attivo e non si perfeziona il recapito, la conseguenza è l'omessa citazione dell'imputato e la nullità assoluta del giudizio d'appello.
- La nullità per mancata citazione è insanabile e comporta l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio; ciò assorbe eventuali altre censure sul merito della sentenza.
- È responsabilità delle parti comunicare correttamente indirizzi/PEC per le notifiche e aggiornarli tempestivamente; la cancelleria deve inoltre verificare il perfezionamento della notifica.
- In sede di controllo di legittimità la Corte di Cassazione verifica anche la regolarità delle notifiche processuali; l'accertamento dell'inesistenza del recapito può bastare per pronunciarsi sull'annullamento senza entrare nel merito.
- Per evitare il rischio di annullamento è opportuno che il difensore confermi l'effettiva ricezione delle comunicazioni e, se necessario, segnali immediatamente eventuali cambi di PEC o domiciliazione.
Testo integrale
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