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Sentenza

Sentenza n. 768/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento (i) della nota prot. 37161 del 17.11.2021 con la quale Provincia ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 in relazione a un impianto agro-voltaico di potenza pari a 13,83 MW denominato “Impianto AEPV07” sito nel territorio di Brindisi; (ii) della nota prot. 33942 del 22.10.2021, con la quale la Provincia ha comunicato l'intervenuta pubblicazione del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19.10.2021 all'esito della quale ha deciso di “di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni di cui ai pareri sopra riportati; (iii) nei limiti dell'interesse in questa sede azionato: - del regolamento regionale n. 24/2010; - del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: (a) degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; (b) della sezione C2 della scheda d'Ambito Campagna Brindisina, ove interpretata nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; (c) delle linee guida 4.4.1 del P.P.T.R., ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente (di seguito anche “Linee Guida PPTR”); - della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 e della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014, n. 162; (iv) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti dall'odierna ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa: (a) il parere espresso dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (di seguito anche “Sezione Paesaggio”) con nota prot. 9836 del 18.10.2021; (b) il parere espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura con nota prot. 19774 del 14.6.2021 e con nota prot. 14887 del 26.3.2021; (c) il parere espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura con nota prot. 1858 del 14.1.2021; (d) il parere espresso da ARPA DAP Brindisi con nota del 15.6.2021; (e) il parere espresso da ARPA DAP Brindisi con nota del 18.10.2021; (f) il parere espresso dal Comune di Brindisi con nota prot. 64352 del 18.6.2021 successivamente confermato con nota prot. 7576 del 20.10.2021.

Giustizia amministrativa202101743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: conclusione negativa della Conferenza di Servizi relativa al procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per un impianto agro-voltaico, nonché gli atti e i pareri presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota provinciale recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e la nota di comunicazione della conclusione negativa della Conferenza di Servizi, riferita a un impianto agro-voltaico di potenza pari a 13,83 MW sito nel Comune di Brindisi. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell'interesse, il regolamento regionale n. 24/2010, il PPTR, le relative norme tecniche, la scheda d'ambito e le linee guida, nonché ulteriori atti regionali e i pareri paesaggistici, agricoli, ambientali e comunali presupposti. Le censure dedotte riguardavano: l'incompetenza della Provincia e l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 33/2021; l'illegittimità derivata degli atti per illegittimità del PPTR; la violazione delle garanzie partecipative; il carattere non vincolante dei pareri negativi e delle previsioni del PPTR; la natura agro-voltaica e la pubblica utilità del progetto; l'assenza di profili ostativi alla realizzazione dell'impianto; la violazione del principio del dissenso costruttivo; l'illegittimità derivata dei provvedimenti in conseguenza dell'illegittimità dei pareri negativi. Nel corso del giudizio, con atto del 19 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, dispone dell'azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In presenza di tale dichiarazione, e in assenza dell'indicazione di residui profili di interesse, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    provvedimento autorizzatorio unico regionale

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento autorizzatorio relativo al progetto agro-voltaico; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non è oggetto di specifica interpretazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non indica residui profili di interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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