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Sentenza

Sentenza n. 1080/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Golden Beach di Gianluca Gianfaldoni e C. S.n.c. il 18/3/2024: dei seguenti atti: - Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). atto di indirizzo»; - Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)»; - Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «area servizi del territorio e alle imprese ufficio proponente: demanio oggetto: determinazione dirigenziale n. 2319 del 29.12.2023 avente ad oggetto "differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)." – precisazioni»; E PER L'ANNULLAMENTO PER QUANTO OCCORRER POSSA dei seguenti atti: - Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «rideterminazione dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118 – presa d'atto»; - Nota del Comune di Pietrasanta – Ufficio Demanio Marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «determinazione dirigenziale n. 2216 del 19 dicembre 2022. precisazioni»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' GOLDEN BEACH DI GIANLUCA GIANFALDONI E C. S.N.C. il 20\3\2025 : dei seguenti atti: - Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»; - Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – SUAP 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»; - Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di rideterminazione e differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime e avvio delle procedure di gara per il nuovo affidamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta che avevano rideterminato o differito la scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, dapprima al 31 dicembre 2023 e successivamente al 30 settembre 2027, nonché l'atto di avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara relativi all'affidamento delle aree demaniali marittime. La ricorrente sosteneva che il proprio rapporto concessorio, risalente anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non soggetto ai principi di trasparenza e concorrenza derivanti dalla giurisprudenza europea, alla direttiva 2006/123/CE, all'art. 3 della legge n. 118/2022, come modificato, e ai principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamate negli atti. Chiedeva inoltre, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, l'accertamento del diritto al rinnovo senza soluzione di continuità dei titoli concessori e la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con tale previsione.

La decisione

Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, fissata per la verifica dell'interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, richiamando una dichiarazione già depositata e chiedendo la compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti avevano a loro volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità e richiesto la regolazione delle spese in loro favore. Il TAR ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni congiunte, fosse sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, di rimessione alla Corte costituzionale o di disapplicazione della normativa nazionale. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118

    tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente quale disposizione della cui applicabilità al rapporto concessorio contestava l'operatività; il giudice non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166

    cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027

    La disciplina è stata richiamata con riferimento agli atti comunali di differimento della scadenza; il TAR non ha valutato la sua compatibilità o applicabilità concreta.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti; nessuna interpretazione è stata resa dal giudice.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per fondare le domande di condanna e di adozione delle misure conseguenti; le domande non sono state esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Richiamati dalla ricorrente quale parametro europeo per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale; il giudice non ha esaminato la questione.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • direttiva 2006/123/CE

    La ricorrente ne contestava l'applicabilità al rapporto concessorio; il giudice non ha pronunciato sul punto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara in modo espresso e confermato che è venuto meno l'interesse alla decisione, e tale sopravvenuta carenza di interesse è stata presa d'atto anche dalla parte resistente, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili senza esame delle questioni di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare le censure sostanziali e le domande connesse, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, di rimessione alla Corte costituzionale e di disapplicazione della normativa nazionale, quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
  • La complessità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio in caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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