Sentenza n. 463/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 533/2023, pubblicata il 21.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 533/2023, che aveva ordinato l'assegnazione della carta del docente con accredito di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero, con la quale era stata riconosciuta la costituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e l'accredito di complessivi € 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la relativa notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligo gravante sulla pubblica amministrazione sia rimasto ineseguito. Ha ordinato al Ministero di costituire, in favore della ricorrente, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e di accreditarvi € 1.000,00, somma da spendere entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'intervento sostitutivo previa istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00 oltre accessori e rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Rende esperibile l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione di statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando riguardino un obbligo di conformazione della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, alle quali l'Amministrazione deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento di un obbligo della pubblica amministrazione stabilito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la statuizione giudiziale imponga all'Amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso concreto.
- Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato rimasta ineseguita, l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, anche individuandolo ratione muneris e prevedendo la facoltà di subdelega.
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