Sentenza del 19/12/2016 n. 2243 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella relativa all'anno d'imposta 2009, per complessivi 19.823,09 euro, contestando: l'illegittimità del ricorso al controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 senza previa emissione di un avviso di accertamento; la deducibilità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del TUIR, del canone annuale versato al Comune di Viareggio per la concessione del diritto di superficie su area demaniale; in subordine, la non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
La decisione
La C.T.P. di Lucca aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima la procedura per mancata comunicazione completa dei motivi della rettifica e mancata possibilità di fornire chiarimenti. La C.T.R. di Firenze ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza di primo grado per ultrapetizione, poiché la C.T.P. aveva deciso sulla mancata comunicazione ex articolo 36-ter, motivo non specificamente dedotto dal contribuente. La C.T.R. ha inoltre rilevato che una comunicazione del controllo formale era stata effettivamente ricevuta. Nel merito, ha dichiarato legittima la cartella, stabilendo che il canone demaniale non è deducibile: esso costituisce il corrispettivo di una concessione amministrativa e ha natura obbligatoria e personale, non di onere reale gravante sul reddito dell'immobile. È stata respinta anche la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, considerata la precedente soccombenza del contribuente su una questione identica. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
"controllo formale delle dichiarazioni"
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di verificare formalmente la dichiarazione e di rettificare, tra l'altro, oneri e deduzioni non spettanti, purché siano rispettati gli adempimenti procedurali previsti. Nel caso concreto la C.T.R. ha ritenuto che la comunicazione del controllo fosse stata effettuata.
Articolo 10, comma 1, lettera a), del TUIR n. 917/1986
"i canoni, i livelli, i censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo"
La deduzione riguarda oneri reali che gravano direttamente sull'immobile e sul relativo reddito. Il canone pagato per una concessione demaniale di diritto di superficie è stato qualificato come obbligazione personale verso il Comune e non come onere reale deducibile.
Articolo 112 del codice di procedura civile
"corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato"
Il giudice non può decidere su una questione diversa da quella dedotta dalle parti. La sentenza di primo grado è stata annullata perché aveva fondato la decisione su un vizio procedurale non specificamente sollevato dal contribuente.
Articolo 6 del D.Lgs. n. 546/1992
Consente, in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, la disapplicazione delle sanzioni. Nel caso concreto la richiesta è stata respinta anche in considerazione della precedente soccombenza del contribuente su una questione identica.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale, occorre distinguere tra oneri reali direttamente gravanti sull'immobile e obbligazioni personali derivanti da un contratto o da una concessione amministrativa.
- Il canone versato a un ente pubblico per il godimento di un'area demaniale o per l'esercizio di un diritto di superficie, in assenza di una specifica diversa previsione normativa, tende a essere qualificato come corrispettivo personale e non come onere reale deducibile dal reddito del fabbricato.
- Nel controllo formale della dichiarazione, la cartella può essere emessa senza un autonomo avviso di accertamento quando la rettifica riguarda dati, deduzioni o detrazioni risultanti dalla dichiarazione e sono rispettati gli adempimenti dell'articolo 36-ter.
- Il giudice tributario deve pronunciarsi sui motivi effettivamente proposti: decidere sulla base di un vizio non dedotto comporta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La disapplicazione delle sanzioni richiede una reale e obiettiva incertezza normativa; la mera diversa interpretazione del contribuente, soprattutto dopo precedenti decisioni sfavorevoli sulla stessa questione, normalmente non è sufficiente.
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