Cassazione Penale, Sentenza n. 30646/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro amministrativo, facendo decorrere il termine prescrizionale dalla data del sequestro amministrativo e dell'affidamento in custodia del veicolo, avvenuti il 13 gennaio 2016. Il procuratore generale ha impugnato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 334 c.p., sostenendo che il dies a quo della prescrizione era stato erroneamente individuato nel sequestro del bene anziché nel momento di accertamento del delitto, o comunque nella notifica del decreto prefettizio di consegna del bene confiscato, risalente al 23 agosto 2022. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo è istantaneo e che il momento consumativo coincide presuntivamente con quello dell'accertamento, salvo prova rigorosa di circostanze diverse idonee a mettere in dubbio l'epoca di commissione. Applicando tale principio al caso concreto, ha ritenuto erroneo far decorrere la prescrizione dal 13 gennaio 2016, poiché il reato si è consumato in prossimità dell'accertamento avvenuto il 23 agosto 2022. Di conseguenza, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per il giudizio.
Norme richiamate
La sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo è qualificata come reato istantaneo; ai fini della prescrizione il momento consumativo coincide presuntivamente con l'accertamento, salvo prova contraria rigorosa.
Richiamato implicitamente attraverso il tema della decorrenza del termine di prescrizione; il dies a quo non va anticipato al sequestro del bene quando il fatto si consuma all'accertamento.
Massime di principio
- Il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo ha natura istantanea e si consuma, di regola, nel momento dell'accertamento del fatto.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, l'accertamento del reato costituisce il parametro presuntivo del momento consumativo; per discostarsene occorre una prova rigorosa di elementi concreti che rendano dubbia l'epoca di commissione.
- Non è corretto far decorrere la prescrizione dalla sola data del sequestro del bene quando tale data non coincide con la consumazione del reato, se l'accertamento del fatto è intervenuto successivamente e non vi sono elementi difensivi idonei a sovvertire la presunzione.
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