Cassazione Penale, Ordinanza n. 37079/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come interpretato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che i funzionari INPS non avrebbero effettuato i controlli previsti dall'art. 5, comma 30, d.l. n. 4 del 2019. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale questione non risultava devoluta con l'appello e che, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, in forza del limite di cui all'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p. È stata inoltre respinta l'istanza di trattazione orale, perché il rito camerale non prevede la partecipazione delle parti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b)
La censura per violazione di legge è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché proposta per la prima volta senza previa devoluzione in appello.
art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.
stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte
La norma preclude di dedurre in cassazione questioni non prospettate nel giudizio di appello.
art. 5, comma 30, d.l. n. 4 del 2019
Norma indicata dalla ricorrente come fonte dei controlli che i funzionari INPS avrebbero dovuto eseguire.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o censure non devolute con l'appello, poiché opera il limite all'ammissibilità previsto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge presuppone che la questione sia stata già oggetto del devolutum nel grado di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel rito camerale di legittimità l'istanza di trattazione orale non è accoglibile quando il procedimento non prevede la partecipazione delle parti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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