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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Napoli, Sezione 2

per l''esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7802/22 del tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile pubblicata mediante deposito in cancelleria il 05.09.2022, munita di formula esecutiva il 30.11.22, non impugnata, resa nel procedimento iscritto al nr. 20632/17 R.G.

Giustizia amministrativa202302261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale delle somme richieste aveva soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. Le spese sono state compensate, conformemente alla richiesta del ricorrente. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato integrale pagamento, da parte del Ministero della Salute, delle somme dovute in esecuzione di una sentenza civile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l’integrale pagamento delle somme dovute dal Ministero della Salute in esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, non impugnata e munita di formula esecutiva. Nel corso del giudizio, dopo l’istruttoria, il ricorrente ha dichiarato di essere stato integralmente pagato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rinunciando alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta, rendendo non più necessaria una pronuncia sulla domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’obbligazione pubblica dedotta in giudizio determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta.
  • Quando la parte ricorrente dichiara l’integrale soddisfazione della propria pretesa e rinuncia alle spese, il giudice può compensare le spese conformemente a tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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