Cassazione Penale, Sentenza n. 27785/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per concorso in rapina aggravata, per presunta violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio. Il difensore ha sostenuto che l'imputato, detenuto in Ungheria, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore e aveva rilasciato procura in udienza di primo grado (30/10/2023) con partecipazione a distanza, che tale dichiarazione era quindi presente negli atti e che, secondo alcuni precedenti giurisprudenziali, l'elezione di domicilio resa anteriormente può essere richiamata o non richiedere il deposito contestuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. richiede il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio "con" l'atto di impugnazione, e che, sebbene un'elezione anteriore possa conservare efficacia, l'atto di appello deve comunque richiamarla esplicitamente o il difensore deve depositarla insieme all'appello. La Corte ha inoltre precisato che lo stato detentivo all'estero non esonera dall'onere, richiamando l'art. 169 c.p.p. Perciò la dichiarazione di domicilio presente negli atti di causa ma non richiamata nell'appello non soddisfa il requisito e giustifica l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
"con" l'atto di impugnazione
La Corte interpreta la disposizione nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di appello; se l'elezione è già presente negli atti per dichiarazione resa in udienza, l'atto di appello deve comunque richiamarla espressamente o allegarla, altrimenti scatta la sanzione di inammissibilità
art. 169, cod. proc. pen.
"le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero"
La norma deroga il principio delle notifiche presso il luogo di detenzione quando il detenuto è all'estero, imponendo l'onere di invitare l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio in Italia; quindi la detenzione estera non esclude l'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio per le notificazioni
art. 156, cod. proc. pen.
Norma generale che dispone che le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite presso il luogo di detenzione; la Corte la pone in rapporto di specialità con l'art. 169 per il caso di detenzione all'estero
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso invocato (violazione di norme di legge) cui la Corte ha risposto ritenendo infondata la censura relativa all'interpretazione e applicazione dell'art. 581, comma 1-ter
art. 616, cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle somme a carico del ricorrente per le spese e per il versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di valutazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
artt. 110 e 628 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate nei fatti: art.110 (concorso di persone) e art.628 (rapina), contestate nella sentenza di merito; la decisione della Cassazione riguarda questioni processuali sull'impugnazione e non la valutazione del merito della condanna
Massime di principio
- L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. impone il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio "con" l'atto di appello: se l'elezione è stata resa in precedenza, l'appello deve richiamarla espressamente o allegarla per evitare l'inammissibilità.
- La presenza della dichiarazione di domicilio negli atti processuali non basta di per sé: è necessaria un'espressa indicazione nell'atto di impugnazione o il deposito contestuale.
- La detenzione all'estero non esonera dall'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio in Italia per le notificazioni (art. 169 c.p.p.): il difensore deve curare l'adempimento procedurale anche nei casi di detenuto estero.
- In caso di dubbio sulla presenza o reperibilità della dichiarazione di domicilio, la soluzione prudente è allegare nuovamente il documento all'atto di appello o inserire un richiamo puntuale nell'intestazione/testo dell'appello.
- La mancata ottemperanza all'onere formale può avere conseguenze gravi (inammissibilità dell'appello e condanna alle spese); pertanto la difesa deve adottare misure conservative (deposito, richiamo esplicito, procura speciale) soprattutto quando l'imputato è detenuto all'estero o la comunicazione è difficoltosa.
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