Cassazione Penale, Sentenza n. 3092/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, riformando la sentenza di primo grado, aveva qualificato il fatto come "scambio elettorale politico-mafioso" (Napoli, 2000) e dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduceva che la Corte d'Appello aveva modificato "a sorpresa" la qualificazione del fatto rispetto all'imputazione originaria (concorso esterno in associazione mafiosa), violando norme processuali e chiedeva l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo l'insussistenza del fatto per mancato riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Missi circa la dazione di denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità: il ricorrente non ha dimostrato in modo puntuale e incontestabile l'evidenza della non colpevolezza richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p., né ha fornito elementi tali da escludere immediatamente la sussistenza del fatto. La Corte ha richiamato l'impossibilità per la Cassazione di rinnovare il sindacato di merito sulla valutazione probatoria e ha ritenuto lecita la ricognitiva valutazione della Corte territoriale circa i riscontri (matrici di assegni) alle dichiarazioni del collaboratore. Conseguentemente il ricorso è respinto (inammissibile) e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Il proscioglimento nel merito opera solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto, la sua non imputabilità all'imputato o la sua irrilevanza penale; tale evidenza richiede una percezione immediata e non necessita di ulteriori accertamenti. In presenza di mera insufficienza o contraddittorietà probatoria non è obbligatorio il proscioglimento.
art. 441, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per sostenere il divieto di contestazioni suppletive in giudizio abbreviato; la Corte ha comunque distinto tra rinnovata qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice (ammissibile entro i limiti del processo) e le modifiche sostanziali dell'imputazione che non erano state dimostrate come pregiudizievoli in modo incontrovertibile.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme di delimitazione dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge e di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure generiche/aspecifiche e quindi inammissibili perché non consentivano un sindacato utile in sede di legittimità.
artt. 416-bis e 416-ter cod. pen.
Riferimento alle fattispecie mafiose e al ruolo di eventuale concorso esterno; la Corte ha valutato che la qualificazione del fatto come scambio elettorale politico-mafioso risultava compatibile con le risultanze (dichiarazioni e matrici di assegni) e non efficacemente smentita dal ricorrente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di brevità/formalità nelle deduzioni di ricorso: il ricorrente ha osservato il vincolo di sintesi ma la Corte ha ritenuto insufficiente la specificità probatoria richiesta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata con la condanna anche alla sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) riconosciuta come non priva di colpa.
Massime di principio
- Il proscioglimento per manifesta non colpevolezza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è eccezionale: richiede elementi dagli atti così incontrovertibili da escludere ogni necessità di approfondimento.
- La Corte di Cassazione non può rinnovare il sindacato di merito sulla valutazione delle prove; i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti per essere ammissibili.
- La riforma della qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito è compatibile con il diritto di difesa, purché la ricostruzione sia sorretta da riscontri e non alteri in modo irrevocabile i diritti processuali dell'imputato.
- In presenza di prescrizione, l'imputato può rinunciare alla causa estintiva per ottenere un approfondimento volto all'assoluzione, ma corre il rischio di una pronuncia meno favorevole; la decisione di rinunciare è strategica e deve essere valutata con attenzione.
- Nei ricorsi in Cassazione contro sentenze che dichiarano estinta la pena, l'onere di allegazione è più gravoso: bisogna dimostrare con chiarezza percettiva l'evidenza dell'innocenza, non semplicemente sollevare dubbi o contrasti probatori.
- Se si deduce cambiamento di imputazione o modifica della fattispecie in appello, va chiarito in che modo tale modifica abbia violato diritti processuali essenziali o reso impossibile la difesa, con riferimenti probatori precisi.
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