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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14501/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia (7/12/2021) che confermava la condanna per tentata estorsione (fatti del 3/5/2017). Il ricorrente deduceva: (1) vizio processuale per mancata immediata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, L. 176/2020 (conclusioni inviate tardivamente e comunicate al difensore pochi giorni prima della decisione); (2) vizio di diritto e di motivazione relativo alla mancata valutazione della presunta inesistenza della capacità intimidatoria delle minacce contestate; (3) vizio di motivazione e di applicazione della legge penale con riferimento alla equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche riconosciute e la recidiva qualificata, nonché alla presunta violazione del divieto di prevalenza di cui al quarto comma dell'art. 69 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo processuale e per deficit di specificità degli altri motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la tardiva trasmissione delle conclusioni del P.G. non ha prodotto una lesione concreta del diritto di difesa, non essendosi allegata e dimostrata una compromissione del pieno svolgimento dell'attività difensiva né era stata sollevata tempestiva eccezione innanzi alla Corte. I motivi sostanziali (capacità intimidatoria e bilanciamento tra attenuanti e recidiva) sono stati considerati aspecifici o insuscettibili di sindacato in questa sede perché attengono a valutazioni di fatto discrezionali, adeguatamente motivate dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 2, L. 176/2020

    La Corte ha interpretato l'obbligo di trasmissione "immediata" delle conclusioni del P.G. come privo di sanzione automatica di nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa; la tardiva trasmissione non rende automaticamente annullabile la decisione se le conclusioni sono comunque pervenute in tempo utile per consentire una replica effettiva.

  • art. 69 cod. pen., quarto comma

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva qualificata sia questione di merito e di apprezzamento discrezionale del giudice di merito; purché la motivazione sia logica e congrua, la Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa per le ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in euro 3.000.

Massime di principio

  • La tardiva trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero non comporta automaticamente l'annullamento della decisione: il ricorrente deve provare un concreto pregiudizio per l'attività difensiva o sollevare tempestivamente l'eccezione in modo che il giudice possa valutarla.
  • In tema di impugnazioni, i motivi generici o privi di specificità sono inammissibili: la Cassazione richiede che le censure siano concrete e dimostrino dove la motivazione del giudice di merito sia illogica o contraddittoria.
  • La valutazione sulla capacità intimidatoria di minacce e sulla qualificazione dei fatti è tipicamente sindacabile con difficoltà in Cassazione, essendo ascrivibile al giudizio di merito e quindi controllabile solo se emerge un vizio logico o giuridico manifesto.
  • La determinazione del peso delle circostanze attenuanti rispetto a fattori aggravanti o alla recidiva è una valutazione discrezionale del giudice di merito; se la motivazione è congrua, la Cassazione non interviene.
  • Per impugnare con successo questioni processuali legate a termini e comunicazioni, il difensore deve spiegare concretamente come la violazione abbia inciso sulla possibilità di difesa (es. necessità di ulteriori indagini, complessità degli accertamenti, impossibilità di predisporre replica adeguata).
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e aggravio con pagamento alla Cassa per le ammende; pertanto è importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni.

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