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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36874/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 ottobre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'impugnazione si fondava, in sintesi, su un preteso atto transattivo intervenuto tra il ricorrente, alcuni condomini e la ditta esecutrice dei lavori per il condominio, dedotto per contestare la decisione di merito, l'elemento soggettivo del reato e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano totalmente generici e aspecifici, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e richiamavano un atto transattivo che non risultava allegato né depositato, rendendo impossibile valutarne la portata. Inoltre, il terzo motivo sull'insussistenza dell'aggravante non risultava dedotto in appello, con conseguente preclusione alla sua deduzione in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e aspecificità dei motivi, la mancata allegazione dell'asserito atto transattivo richiamato a sostegno delle censure e la deduzione per la prima volta in cassazione della doglianza relativa all'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., non proposta in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi non dedotti con l'appello non possono essere prospettati per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 61 c.p.

    È richiamata l'aggravante contestata nei motivi di ricorso, la cui insussistenza è stata dedotta ma ritenuta inammissibilmente proposta per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non correlate alle ragioni decisive della decisione integra inammissibilità.
  • Quando l'impugnazione si fonda su un documento o atto asseritamente decisivo, la sua mancata allegazione o deposizione impedisce al giudice di legittimità di valutarne la rilevanza e rende il motivo intrinsecamente generico.
  • La deduzione in cassazione di una questione non proposta in appello è preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p., salvo che risulti effettivamente devoluta nel grado precedente.
  • Le censure sulla configurabilità dell'elemento soggettivo o di circostanze aggravanti devono essere sorrette da una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata e da un adeguato supporto documentale o argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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