Cassazione Penale, Ordinanza n. 32972/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 334 c.p. Deduceva, in sostanza, profili attinenti al giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Invocava inoltre la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, reiteravano questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione fattuale; dall'altro, risultavano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
È la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in fatto; la Corte non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a rilevare che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza di appello.
art. 131-bis c.p.
Richiamato come causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte non la applica, reputando le censure sul punto inammissibili e generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito, quando siano diretti esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente generiche o assertive sono inammissibili.
- La deduzione dell'insussistenza del dolo e della particolare tenuità del fatto non può tradursi in una contestazione di merito svincolata dalla motivazione della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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