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Sentenza

Sentenza del 23/01/2023 n. 1945 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso denunciava che il giudice dell'ottemperanza non aveva tenuto conto della disciplina sopravvenuta prevista dalla L. n. 190/2014, art. 1, comma 665, come modificata dal D.L. n. 91/2017 (art. 16‑octies, conv. L. n. 123/2017) e dal D.L. n. 162/2019 (art. 29, conv. L. n. 8/2020), che introduce limiti alle risorse disponibili e una riduzione percentuale (50%) dei rimborsi; in tal modo l'Agenzia sosteneva che, in sede di ottemperanza, il credito rimborsabile dovesse essere ridotto o escluso per esaurimento dei fondi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la norma sopravvenuta limita l'esecuzione dei rimborsi (quantitativamente e temporaneamente) ma non estingue il diritto sostanziale del contribuente accertato con sentenza passata in giudicato. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di insufficienza, adottare provvedimenti specifici per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e l'eventuale emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La sentenza impugnata che aveva disposto l'ottemperanza e la nomina del commissario ad acta è stata pertanto confermata; l'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    Norma primaria che riconosceva il diritto al rimborso del 90% delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma 1990; costituisce il titolo sostanziale del credito del contribuente nel giudizio originario.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665

    In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.

    La norma introduce limiti finanziari e una misura riduttiva ai rimborsi; tuttavia, secondo la Corte, essa incide sull'esecuzione del credito ma non sul diritto sostanziale già accertato con sentenza definitiva.

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16‑octies, convertito in L. 3 agosto 2017, n. 123

    Modifica la disciplina dei rimborsi prevista dalla L. n. 190/2014 e stabilisce i limiti applicabili; la Corte ha ritenuto che la disposizione sia rilevante in sede di esecuzione ma non sia idonea a falcidiare il credito già giudizialmente accertato.

  • D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29, conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8

    Modifica il quantum delle risorse stanziate elevandolo ad Euro 160.000.000,00 e ascrivendolo agli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

    Intervento successivo sugli stanziamenti che influisce sulla disponibilita' dei fondi ma, come osservato dalla Corte, non estingue il diritto alla ripetizione emesso con sentenza passata in giudicato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    Disciplina il giudizio di ottemperanza tributario; secondo la giurisprudenza il giudice dell'ottemperanza ha poteri ricostruttivi e il dovere di verificare i presupposti per l'esecuzione del giudicato, ivi compresa la disponibilita' di fondi e l'adozione di misure sostitutive.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 2

    Prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso che l'Amministrazione puo' emettere in presenza di provvedimenti esecutivi e di assenza di disponibilita' finanziaria sul capitolo; la Corte ha richiamato questa procedura come strumento idoneo a consentire l'esecuzione anche in caso di temporanea carenza di risorse.

Massime di principio

  • Una legge sopravvenuta che introduce limiti finanziari o riduzioni percentuali ai rimborsi incide sull'esecuzione del credito ma non estingue il diritto sostanziale riconosciuto con sentenza passata in giudicato, salvo diverso e chiaro disposto transitorio.
  • Nel giudizio d'ottemperanza il giudice ha il potere-dovere di verificare la disponibilita' dei fondi e tutti i presupposti necessari per l'esecuzione, e puo' adottare provvedimenti sostitutivi (nomina di commissario ad acta, ordini di pagamento in conto sospeso, storni o riassegnazioni di capitoli) per dare esecuzione al giudicato.
  • In caso di insufficienza dei capitoli di spesa il rimborso puo' essere differito ma non cancellato: l'Amministrazione o il commissario ad acta devono utilizzare le procedure di contabilità pubblica previste per assicurare l'esecuzione non appena disponibili le risorse.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve, se necessario, indicare nella sentenza non solo l'obbligo generale dell'Amministrazione ma anche il 'quomodo' dell'attuazione, elencando i provvedimenti amministrativi indispensabili per l'esecuzione.
  • Prima di accettare l'applicazione di una misura limitativa sopravvenuta occorre verificare l'esistenza di disposizioni transitorie e l'effettiva portata del provvedimento direttoriale di attuazione; in mancanza, la riduzione dei rimborsi resta strumento di regolazione dell'esecuzione e non strumento di estinzione del credito.
  • Prassi consigliata per casi analoghi: 1) verificare se il titolo giurisdizionale e' definitivo; 2) accertare testualmente la normativa sopravvenuta e la presenza di disposizioni transitorie; 3) chiedere al giudice dell'ottemperanza la verifica della disponibilita' dei capitoli; 4) richiedere la nomina del commissario ad acta e l'adozione delle procedure di conto sospeso se necessario; 5) monitorare eventuali stanziamenti successivi che possano consentire il pieno soddisfacimento del credito.

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