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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11724/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

La controversia riguarda l'acquisto, in data 3.12.1999, di titoli obbligazionari Parmalat per euro 193.940,00 da parte di una cliente della banca. La cliente aveva chiesto la declaratoria di nullità e annullabilità del contratto di acquisto, assumendo la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario e l'inadeguatezza dell'operazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la decisione era stata confermata in appello. In un precedente giudizio di legittimità, la Cassazione aveva cassato la sentenza d'appello, affermando che, quando l'investimento è qualificato anche dall'intermediario come inadeguato, non basta la sola sottoscrizione dell'avvertimento scritto né il mero rilievo del profilo soggettivo del cliente per ritenere assolti gli obblighi informativi: occorre invece prova positiva del comportamento diligente della banca, in conformità agli artt. 21 TUF e 28-29 Reg. Consob n. 11522/98. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha quindi condannato la banca alla restituzione di quanto versato, ritenendo non provata l'effettiva prestazione di specifiche informazioni sui titoli e sull'investimento, e ha rigettato la tesi della banca secondo cui l'investitrice avrebbe dovuto indicare in modo specifico quali informazioni mancassero o dimostrare il danno e il nesso causale. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, violazione delle norme sull'intermediazione finanziaria e dell'onere di allegazione/prova, sostenendo che l'investitrice non aveva allegato correttamente l'assenza o l'insufficienza dell'informativa e che la sottoscrizione del modulo di inadeguatezza e la scelta autonoma dell'operazione facevano presumere l'adempimento; dall'altro, violazione delle medesime norme e degli artt. 1223, 2697 e 2729 c.c., per omesso esame della prova del danno e del nesso causale. La Corte ha ritenuto entrambe le censure infondate: quanto al primo motivo, perché il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto già enunciato nel precedente giudizio di legittimità e, in fatto, non risultava che la banca avesse fornito le specifiche informazioni richieste dalla disciplina Consob; quanto al secondo, perché in materia di servizi di investimento opera una presunzione di nesso causale tra inadempimento informativo e danno dell'investitore, che la banca non aveva superato con prova contraria idonea, non essendo sufficiente allegare una generica propensione al rischio del cliente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando la decisione resa in sede di rinvio che aveva condannato l'intermediario alla restituzione in favore dell'investitrice della somma di euro 159.776,75, oltre interessi legali. La Corte ha osservato che il giudice di rinvio si era correttamente uniformato al principio di diritto già enunciato in precedenza, secondo cui, in presenza di un investimento qualificato come inadeguato, l'intermediario deve fornire prova positiva dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi e tale prova non può essere desunta esclusivamente dalla firma del modulo di avvertimento o dal profilo di rischio del cliente. Ha inoltre ritenuto che la banca non avesse superato la presunzione di nesso causale tra omissione informativa e pregiudizio economico dell'investitrice. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    gli intermediari finanziari devono fornire all'investitore informazioni adeguate e specifiche sullo strumento e sull'operazione, al fine di consentire scelte consapevoli.

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull'intermediazione finanziaria e sulla ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    le prescrizioni regolamentari in tema di informazioni all'investitore devono essere osservate dall'intermediario, e la loro prova grava sulla banca quando l'investitore deduca l'inadempimento.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    la valutazione di inadeguatezza dell'operazione non esonera dall'obbligo di fornire specifiche informazioni e, da sola, non prova l'adempimento.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di danno risarcibile e causalità del pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta allegato l'inadempimento informativo, spetta all'intermediario dimostrare l'adempimento o comunque fornire prova contraria idonea.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte esclude che la mera propensione al rischio del cliente basti a vincere la presunzione di nesso causale.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, senza poterlo rimettere in discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può rimetterne in discussione la correttezza in iure, né modificare l'accertamento dei fatti già compiuto nei limiti del devoluto.
  • In materia di servizi di investimento, quando l'operazione è qualificata come inadeguata, la mera sottoscrizione dell'avvertimento scritto o il riferimento al profilo di rischio del cliente non bastano a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario: è necessaria prova positiva del comportamento diligente della banca.
  • Gli obblighi informativi dell'intermediario sono funzionali a consentire scelte realmente consapevoli; perciò, a fronte dell'allegazione di un inadempimento informativo, opera una presunzione di nesso causale tra omissione e pregiudizio dell'investitore.
  • La prova contraria dell'intermediario non può consistere nella sola dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente o di precedenti operazioni rischiose, dovendo invece emergere elementi idonei a escludere che la carenza informativa abbia inciso sulla decisione d'investimento.
  • Quando l'intermediario non dimostri di avere fornito le specifiche informazioni dovute su rischi, caratteristiche e alternative dell'investimento, la domanda restitutoria o risarcitoria dell'investitore può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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