Cassazione Civile, Ordinanza n. 33474/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio il proprio difensore per farne accertare la responsabilità professionale nell'assistenza prestata in una controversia di lavoro contro il datore di lavoro. La contestazione riguardava, in sintesi, il mancato tempestivo deposito del ricorso e la mancata riassunzione della causa dopo un'eccezione di incompetenza territoriale, con conseguente decadenza dall'impugnazione del licenziamento. Il cliente sosteneva che, se l'avvocato avesse agito diligentemente, la causa di lavoro avrebbe avuto esito favorevole, con accertamento della natura subordinata del rapporto, illegittimità del licenziamento e reintegrazione. Il professionista, oltre a resistere alla domanda risarcitoria, aveva proposto riconvenzionale per il compenso. La Corte d'appello aveva confermato la condanna del professionista al risarcimento, ritenendo tardiva l'azione e probabilmente fondata la domanda lavoristica; in cassazione il professionista ha dedotto un unico motivo di violazione/falsa applicazione di norme di diritto e contraddittorietà della motivazione, sostenendo: che la motivazione fosse illogica nel ritenere compatibili la correttezza del contratto a progetto e la subordinazione del rapporto; che vi fosse giudicato sulla natura del rapporto come autonomo/a progetto; che mancassero elementi per qualificare il rapporto come subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo formulato in modo generico, senza specifica indicazione delle norme asseritamente violate e senza precisa illustrazione del vizio dedotto. Ha inoltre escluso che fosse scrutinabile, nei termini prospettati, la censura sulla motivazione, osservando che essa era comunque infondata perché la Corte territoriale aveva spiegato che la presenza di un progetto non escludeva la sostanziale subordinazione del rapporto. È stato anche ritenuto inconsistente l'assunto del giudicato sul rapporto a progetto e meramente diretta al merito la doglianza sulla mancanza di elementi probatori, non essendosi confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 L. n. 183/2010
richiamato come termine oltre il quale il ricorso contro il licenziamento è tardivo e determina decadenza, eccepibile dalla controparte e rilevante ai fini dell'ipotetico esito sfavorevole della causa lavoristica.
art. 360 n. 3 c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione deve indicare specificamente la norma di diritto asseritamente violata o falsamente applicata; una deduzione generica è inammissibile.
art. 360 n. 4 c.p.c.
la censura di nullità/processuale deve essere articolata in modo specifico; non è sufficiente un richiamo generico alla violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è ristretto nei limiti dell'attuale formulazione; non consente una rivalutazione del merito né una semplice denuncia di contraddittorietà non radicale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato ai fini della trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
d.lgs. n. 276/2003, art. 29
menzionato dal ricorrente, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma; la censura è ritenuta inconsistente perché non si confronta con la motivazione sulla possibile subordinazione sostanziale del rapporto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve essere specifica: occorre indicare con precisione le norme asseritamente violate e spiegare in che modo la decisione impugnata se ne sarebbe discostata; formule generiche determinano inammissibilità.
- La censura sulla motivazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o per proporre un mero dissenso sul peso delle prove; il controllo di legittimità è limitato ai vizi motivazionali nei ristretti confini consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, la presenza di un progetto formalmente individuato non esclude di per sé che il rapporto abbia avuto in concreto i caratteri della subordinazione, dovendosi guardare alla sostanza dell'effettivo svolgimento del lavoro.
- Ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione del danno da perdita di chance/di esito favorevole richiede il confronto con la concreta probabilità di successo dell'azione omessa o mal gestita, ma la relativa censura deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'allegazione di un preteso giudicato interno o esterno richiede una precisa individuazione del decisum effettivamente coperto da giudicato; non è sufficiente affermarne l'esistenza in modo apodittico.
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