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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4259/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione di legge (in particolare dell'art. 168-bis) per avere la Corte territoriale ritenuto che, avendo l'imputato ottenuto la celebrazione del processo con rito abbreviato, gli fosse preclusa in appello la possibilità di far valere l'illegittimità del rigetto dell'istanza di sospensione con messa alla prova. Il ricorrente sosteneva che la scelta del rito abbreviato non comporta rinuncia implicita al gravame contro il diniego della messa alla prova e richiamava orientamenti della Cassazione che ammettono la deduzione in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata nel resto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame sul punto relativo al diniego della messa alla prova (accogliendo il vizio dedotto dal ricorrente). Inoltre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale indicato al capo 2, annullando senza rinvio quella parte della sentenza e eliminando la relativa pena applicata a titolo di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La corte interpreta la disciplina sulla messa alla prova nel senso che il rigetto dell'istanza ex art. 168-bis può essere impugnato in appello anche se il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato; la scelta del rito abbreviato non determina rinuncia implicita al gravame contro il diniego del beneficio.

  • art. 464-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione alla pronuncia sul tema delle impugnazioni: la Corte costituzionale ha esaminato questioni collegate agli artt. 464-bis e 521 c.p.p. e non ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, permettendo così di ritenere compatibile la possibilità di proporre il motivo in appello.

  • art. 521 c.p.p.

    Collegato all'ambito delle impugnazioni e alla compatibilità costituzionale: insieme all'art. 464-bis è stato oggetto dell'esame della Corte costituzionale che ha escluso profili di illegittimità che impediscano la tutela in appello del rigetto della messa alla prova.

  • Cost. artt. 3 e 24

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto alla difesa) della Costituzione sono stati richiamati dalla Corte costituzionale nel vaglio delle questioni di legittimità relative agli artt. 464-bis e 521 c.p.p.; la sentenza costituzionale ha contribuito a ritenere non fondata la preclusione imposta dalla Corte territoriale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 131 del 3/04/2019

    La Suprema Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei termini esposti in motivazione, le questioni di legittimità sollevate sugli artt. 464-bis e 521 c.p.p.; la Cassazione usa tale pronuncia per confermare che la preclusione della deduzione in appello non è sostenibile.

Massime di principio

  • Il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere impugnato in sede di appello anche se il primo grado si è celebrato con rito abbreviato; la scelta del rito abbreviato non comporta automaticamente rinuncia al gravame relativo al diniego della messa alla prova.
  • Se si propone domanda di rito abbreviato dopo il diniego della messa alla prova, è opportuno specificare che la scelta del rito è formulata salvo impugnare il provvedimento di rigetto, in modo da preservare la possibilità di gravame in appello.
  • La giurisprudenza della Cassazione e la pronuncia della Corte costituzionale (cfr. n. 131/2019) costituiscono riferimenti chiave per sostenere la proponibilità in appello del motivo relativo alla messa alla prova; bisogna citare tali precedenti per rafforzare l'argomentazione.
  • Se, nel frattempo, si verifica l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa al reato estinto e disporre l'eliminazione della pena applicata per tale capo.
  • In situazioni analoghe è prudente monitorare termini di prescrizione e formulare espressamente riserve procedurali quando si opta per riti alternativi, oltre a predisporre il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della messa alla prova per evitare preclusioni interpretative.

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