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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04213/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento con la quale le era stato intimato il versamento dell'IRAP 1998 riferita a una società in accomandita semplice, deducendo di essere estranea all'obbligazione tributaria e di essere stata indicata in modo contraddittorio come debitrice. In appello, la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame limitatamente alle sanzioni, ritenendo la cartella legittima perché la pretesa si fondava su una sentenza precedente relativa a una società con denominazione diversa e perché la contribuente doveva rispondere quale erede del socio accomandatario. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato motivazione carente, illogica e contraddittoria, violazione degli artt. 10 e 36 d.P.R. n. 600/1973 e del d.lgs. n. 46/1999, nonché, con un secondo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 7 l. n. 212/2000 e della l. n. 241/1990 per ultrapetizione e travisamento dell'appello, sostenendo che la CTR avesse sostituito la propria ricostruzione a quella dell'Ufficio, spostando il debito da una società a un'altra e poi al socio accomandatario e alla sua erede.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto infondita l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle entrate, osservando che il ricorso era comunque riconducibile a un vizio di motivazione censurabile in cassazione. Nel merito, ha ravvisato una motivazione solo apparente della sentenza impugnata: la CTR non aveva chiarito il rapporto tra le due società menzionate negli atti e nella precedente sentenza richiamata, né aveva spiegato con quali elementi la contribuente, che deduceva di essere socia accomandante, fosse stata chiamata a rispondere come erede del socio accomandatario. La pronuncia è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà fornire una motivazione congrua sul rapporto tra i soggetti indicati e sul titolo della pretesa tributaria nei confronti della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio di motivazione può essere fatto valere anche se non espressamente rubricato, purché il ricorso prospetti un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione e travisamento dell'appello; la Corte non esamina nel merito il motivo perché assorbito.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto tributario.

  • art. 10 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione e correttezza dell'azione dell'Ufficio.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto motivazionale della cartella/atto impositivo.

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della riscossione mediante ruolo e cartella.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata dalla ricorrente come parametro generale di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel richiamo all'estraneità all'obbligazione e alla necessità di indicare il titolo della pretesa; non vi è una statuizione autonoma sull'onere probatorio.

Massime di principio

  • L'atto tributario deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa in modo sufficientemente determinato e intelligibile da consentire al contribuente di valutare l'impugnazione e di difendersi efficacemente.
  • La motivazione della cartella è solo apparente quando, a fronte di specifiche contestazioni del contribuente, non chiarisce il titolo della pretesa né il rapporto tra i soggetti e gli atti richiamati.
  • Il richiamo a un precedente titolo giudiziale può essere sufficiente solo se consente di individuare senza incertezze il credito azionato e il soggetto obbligato; in difetto, la cartella è viziata per carenza motivazionale.
  • In sede di legittimità il ricorso non è inammissibile per la sola mancata corretta indicazione formale del vizio dedotto, se dal contenuto dell'impugnazione emerge chiaramente un vizio astrattamente rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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