Sentenza n. 38/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2020 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 1809/2023. quanto al ricorso n. 2115 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 1956/2024. quanto al ricorso n. 2218 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 190/2025. quanto al ricorso n. 2222 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 343/2024. . quanto al ricorso n. 2243 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 3039/2024. . quanto al ricorso n. 2263 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 385/2025. . quanto al ricorso n. 2266 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 165/2023. . quanto al ricorso n. 2275 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 806/2024.. quanto al ricorso n. 2582 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 1533/2024. . quanto al ricorso n. 2642 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 1682/2023. . quanto al ricorso n. 2810 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea- sezione lavoro n. 147/2023. . quanto al ricorso n. 2821 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea- sezione lavoro n. 744/2024. . quanto al ricorso n. 2927 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti- sezione lavoro n. 135/2024. . quanto al ricorso n. 2965 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 916/2024. . quanto al ricorso n. 2967 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 3366/2024. . quanto al ricorso n. 2992 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino - sezione lavoro n. 3020/2024. . quanto al ricorso n. 3015 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 905/2023. .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario che avevano liquidato somme spettanti a titolo di carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Con distinti ricorsi, riuniti per l'identità della motivazione e del dispositivo, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenze delle sezioni lavoro dei Tribunali di Torino, Ivrea e Asti, con condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate. Le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'Amministrazione, pur costituitasi formalmente opponendosi, non ha contestato l'omessa esecuzione dei giudicati.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi esclusivamente per ragioni organizzative e di redazione, precisando che la riunione non incide sull'autonomia delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha accolto tutte le domande di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha imposto ai ricorrenti di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stata inoltre applicata una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza al Ministero e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di perdurante inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in esecuzione del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento o dell'efficacia della nomina commissariale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, unitamente agli altri presupposti, la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, purché l'inottemperanza non sia contestata in modo specifico.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute; la decorrenza può essere fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e la cessazione collegata all'adempimento spontaneo o all'effettiva operatività della nomina commissariale.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità organizzative e di sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né impedire la liquidazione separata delle spese per ciascun giudizio.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →