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Ordinanza

Ordinanza n. 2441/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 28 gennaio 2026, notificato il 31 gennaio 2026, con cui la Questura di Roma ha respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, presupposti e consequenziali, inclusa una nota dell’11 aprile 2025 e una nota del 9 marzo 2026. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era fondato su una valutazione di complessiva inaffidabilità del richiedente, desunta da un unico episodio di alterco stradale, dai contorni ritenuti non pienamente chiariti quanto al ruolo dell’interessato, in relazione al quale era stato iscritto un procedimento penale. Il procedimento era stato successivamente archiviato per infondatezza della notizia di reato. Il ricorrente ha rappresentato inoltre il periculum derivante dall’impossibilità di utilizzare, per finalità sportive, l’arma già oggetto della licenza rilasciata nel 2020.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che le censure non fossero prive di fumus boni iuris. In particolare, la valutazione di complessiva inaffidabilità appariva basata su un unico episodio, caratterizzato da contorni incerti circa la condotta del ricorrente, e tale episodio risultava ulteriormente ridimensionato dall’archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, individuato nel mancato utilizzo sportivo dell’arma già oggetto di una precedente licenza. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, imponendo all’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, senza anticipare la decisione definitiva sull’annullamento del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 27 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale l’ha applicata valutando sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e disponendo la sospensione del provvedimento ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di rinnovo di una licenza di porto d’armi può presentare fumus boni iuris quando la valutazione di inaffidabilità del richiedente sia fondata su un unico episodio dai contorni incerti e tale episodio sia stato successivamente ridimensionato dall’archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.
  • L’archiviazione di un procedimento penale per infondatezza della notizia di reato costituisce un elemento rilevante che l’autorità di pubblica sicurezza deve considerare nella rivalutazione dell’affidabilità del richiedente il rinnovo di una licenza di porto d’armi, pur senza comportare automaticamente il diritto al rilascio o al rinnovo.
  • Ai fini della tutela cautelare, il rischio di non poter utilizzare per finalità sportive un’arma già oggetto di una precedente licenza può integrare il periculum in mora, se valutato unitamente alla concreta situazione dedotta in giudizio.
  • Quando il provvedimento negativo richiede una nuova valutazione discrezionale dell’amministrazione e sussistono profili di fumus e periculum, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini del riesame, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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