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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29163/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa all'omesso versamento dell'IRAP per l'anno d'imposta 2005. Nel corso del giudizio di appello aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, versando quanto dovuto. L'Ufficio aveva però negato la definizione, sostenendo che la cartella non fosse un atto di accertamento o imposizione, ma un mero atto di riscossione. Il contribuente ha impugnato il diniego e, davanti alla Cassazione, ha dedotto con il primo motivo la violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 16 l. n. 289/2002, sostenendo che anche le controversie su cartelle ex art. 36-bis, quando costituiscono il primo e unico atto di conoscenza della pretesa fiscale, sono definibili in via agevolata. Il secondo motivo, diretto contro il merito della pretesa tributaria, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che la cartella emessa ex art. 36-bis, quando sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, integra una controversia suscettibile di definizione agevolata. Poiché l'Amministrazione non aveva dedotto ulteriori ragioni idonee a giustificare il diniego, il ricorso è stato accolto limitatamente all'impugnazione del diniego di definizione, con declaratoria di estinzione del giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Quanto alle spese, nulla è stato disposto per il giudizio sul merito della pretesa tributaria; le spese della fase relativa all'impugnazione del diniego sono state compensate per la sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite che aveva risolto il contrasto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    deduzione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso per cassazione

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011

    norma che consente la definizione agevolata delle liti pendenti; si applica anche alle controversie aventi ad oggetto cartelle ex art. 36-bis quando la cartella sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente

  • art. 16 l. n. 289/2002

    richiamata come precedente disciplina di condono/definizione agevolata, interpretata nel senso di ricomprendere le controversie su cartelle di pagamento che introducono per la prima volta la pretesa tributaria

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    la cartella emessa in sede di controllo automatizzato, se primo atto della pretesa fiscale, è impugnabile anche nel merito e può essere oggetto di definizione agevolata

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    la cartella che costituisce il primo e unico atto della pretesa fiscale è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito dell'imposizione

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    richiamato quale conferma dell'orientamento per cui la controversia su cartella ex art. 36-bis può essere definita in forma agevolata se la cartella è il primo atto impositivo comunicato al contribuente

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il regime delle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di definizione agevolata

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, anche una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può integrare una "lite pendente" definibile quando rappresenti il primo e unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale.
  • La natura dell'atto va apprezzata in concreto: se la cartella non è preceduta da un avviso di accertamento e comunica per la prima volta la pretesa tributaria, essa è assimilabile a un atto impositivo e non a un mero atto di riscossione.
  • Quando l'amministrazione neghi la definizione agevolata senza indicare ulteriori motivi ostativi oltre alla qualificazione dell'atto, il diniego è illegittimo se la controversia rientra nell'ambito oggettivo della disciplina di condono.
  • La cartella che costituisce il primo atto della pretesa fiscale è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per questioni attinenti al merito della pretesa tributaria; tale carattere è decisivo anche ai fini della definibilità della lite.
  • In presenza di sopravvenienza di un arresto delle Sezioni Unite che risolve il contrasto interpretativo, le spese della fase relativa all'impugnazione del diniego possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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