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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, effettuata da una società nei confronti di alcuni dipendenti, di una parte della retribuzione corrisposta a titolo di ferie maturate durante la vigenza di contratti di solidarietà difensivi stipulati tra il 2013 e il 2016 e fruiti dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale. I lavoratori hanno agito per l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta, sostenendo che la società non poteva riproporzionare retroattivamente la retribuzione feriale o comunque trattenere somme già dovute. La Corte d'appello ha accolto la domanda, rilevando che la società non aveva provato di aver pagato integralmente, e non già riproporzionato, la retribuzione delle ferie, e che non poteva avvantaggiarsi della riduzione oraria oltre la cessazione della solidarietà. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione della normativa sui contratti di solidarietà e delle circolari INPS, omesso esame di documenti e di fatti decisivi, errata applicazione della disciplina del riproporzionamento della retribuzione feriale, violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della fruizione delle ferie dopo la solidarietà, violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita pacificità del numero di giornate lavorate, e infine violazione delle norme sulle spese di lite per mancata compensazione. In sostanza, la ricorrente ha sostenuto che, durante la solidarietà, ferie e relativo trattamento economico maturano in proporzione all'orario effettivamente svolto, che i contratti e le circolari INPS distingueremmo tra solidarietà di tipo A e B, e che, essendo le ferie state fruite dopo la cessazione della solidarietà, non vi era obbligo di corrispondere la quota non riproporzionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto inammissibile il secondo motivo, perché la censura mirava a una rivalutazione del merito e non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte territoriale aveva infatti preso in considerazione il fatto costitutivo della domanda di ripetizione di indebito, ossia la mancata prova del pagamento integrale delle somme. Anche gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: i primi tre per difetto di specificità e perché non coglievano la ratio decidendi, centrata sull'assenza di prova dell'indebito pagamento e sulla conseguente mancanza di titolo della società a trattenere le somme; i motivi quarto e quinto perché la questione sulla volontà del lavoratore di fruire delle ferie dopo la solidarietà era irrilevante e, comunque, le censure non scalfivano la decisiva affermazione di mancata prova del pagamento integrale; il sesto motivo, infine, è stato ritenuto non censurabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sulla regolazione delle spese. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della società alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono denunciare specifiche violazioni di legge o un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo, non una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione richiede specificità e autosufficienza, con trascrizione e puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; in mancanza, le censure sono inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione riguarda i fatti allegati e non può essere invocata in modo generico per supplire alla mancata specifica indicazione delle allegazioni e dei documenti.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è fondata quando la sentenza impugnata si sia pronunciata sulla domanda e sulla ratio decidendi effettivamente devoluta.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della ripetizione di indebito grava su chi agisce per ottenere la restituzione o legittimare la trattenuta; nel caso concreto la società non ha provato di aver corrisposto somme indebite.

  • art. 2109 c.c.

    la fissazione del periodo di godimento delle ferie spetta al datore di lavoro, ma tale potere organizzativo non incide sulla necessità di provare il presupposto della trattenuta indebita.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e sono sindacabili in cassazione solo per violazione di tale criterio o per voci liquidate in contrasto con le tariffe o con i parametri applicabili.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per la sola complessità o delicatezza della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1 l. 863/1984

    richiamato dalla ricorrente come disciplina dei contratti di solidarietà difensivi e del riproporzionamento dell'orario e della retribuzione.

  • art. 2 l. 863/1984

    richiamato dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà difensivi e riduzione dell'orario di lavoro.

  • art. 5 l. 236/1993

    richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina dei contratti di solidarietà e del loro trattamento economico.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei documenti.
  • Perché sia ammissibile, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e confutarla specificamente; la mancata considerazione di argomenti secondari o completivi non basta.
  • Chi agisce per la ripetizione di un indebito, o intende giustificare una trattenuta retributiva per asserita eccedenza di pagamento, deve provare il pagamento non dovuto e il relativo ammontare.
  • La disciplina dei contratti di solidarietà e il riproporzionamento dell'orario non esonerano il datore di lavoro dall'onere di dimostrare, in concreto, il titolo della trattenuta operata sulle competenze dei lavoratori.
  • Il potere del datore di lavoro di fissare il periodo di godimento delle ferie non incide sul riparto dell'onere della prova relativo alla legittimità di una trattenuta retributiva.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese sono inammissibili in cassazione quando si limitano a invocare la complessità o delicatezza della controversia, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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