Sentenza del 15/11/2022 n. 33565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 relativo al reddito di partecipazione da socio di Hi Life Hotels Srl; l'Amministrazione aveva adottato metodo analitico-induttivo richiamando gli studi di settore e ritenendo i ricavi della società non congrui e l'attività antieconomica. A.A. impugnava deducendo (in più motivi): violazione del contraddittorio preventivo; uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti; illegittimità del mero scostamento rispetto agli studi di settore senza considerare la realtà economica; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella valutazione delle prove documentali; illegittima attribuzione presuntiva di utili extracontabili ai soci in base alla ristretta base societaria.
La decisione
Prima dell'udienza in Cassazione la ricorrente ha depositato una breve memoria manifestando, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di merito. Poiché l'Amministrazione finanziaria non si era costituita, non sono state disposte spese di lite e non è stato dovuto il 'doppio contributo'.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
Il motivo ne contestava la violazione (presunto difetto di contraddittorio preventivo), ma la Corte non ha valutato il merito della norma per effetto della rinuncia; quindi nessuna interpretazione sostanziale della norma è stata resa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3
La censura relativa all'uso della prova presuntiva richiamando tale norma non è stata esaminata per sopravvenuta rinuncia; nessun principio sostanziale tratto dalla decisione.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito nella L. n. 427 del 1993
La ricorrente impugnava l'accertamento per eccessiva rigidità nell'uso degli studi di settore; la Corte non si è pronunciata sul punto per effetto della rinuncia.
Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2728, 2729
artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c.
I profili relativi alla prova presuntiva e alle norme sul procedimento probatorio sono stati sollevati ma non decisi, per mancata trattazione del merito dovuta alla rinuncia.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Riferimenti ai motivi di cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione); non sono stati esaminati nel merito a causa dell'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Codice di Procedura Civile, art. 390 c.p.c.
La Corte ha applicato il principio per cui la rinuncia espressa e inequivoca al rimedio impugnatorio comporta l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e la cessazione della materia del contendere, anche se non tutti gli adempimenti formali relativi alla rinuncia risultino provati.
Cass. SS.UU., sent. 18.02.2010, n. 3876
Prezzo citato a sostegno del principio secondo cui la rinuncia determina l'inammissibilità sopravvenuta: la Corte ne trae conferma per decidere l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e inequivoca al ricorso, anche se formulata poco prima dell'udienza, determina l'inammissibilità sopravvenuta della impugnazione e la cessazione della materia del contendere: il giudice non entra nel merito.
- Se il ricorrente rinuncia, la questione sostanziale (es. validità dell'accertamento, uso di presunzioni, vizi di motivazione) rimane non decisa e la decisione impugnata conserva efficacia.
- La mancata prova completa di tutti gli adempimenti formali relativi alla rinuncia non impedisce, quando la dichiarazione sia inequivoca, che la Corte dichiari l'inammissibilità sopravvenuta (conferma della giurisprudenza di legittimità).
- La mancata costituzione dell'Amministrazione resistente può influire sulle spese processuali (in questo caso nessuna condanna alle spese e nessun doppio contributo), ma non impedisce l'accoglimento della rinuncia e la cessazione del processo.
- Chi valuta la prosecuzione di un ricorso deve considerare che la rinuncia elimina l'opportunità di ottenere pronunce favorevoli sul merito: la rinuncia è una scelta che chiude definitivamente il contenzioso senza decisione di merito.
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