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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) dell'Ordinanza n. 188 in data 26 giugno 2023 recante ingiunzione di rimozione e di sgombero di strutture e mezzi posati in assenza di titolo abilitativo edilizio sull'area di proprietà del ricorrente, identificata in catasto al Foglio 50, mappali 203 e 143; B) dell'ordinanza dirigenziale n. 74 del 14 marzo 2023, notificata il 21 marzo 2023, con la quale il Dirigente del Settore Ufficio Edilizia Privata del Comune di Cernusco Sul Naviglio: - ha rilevato il mancato sgombero dell'area di proprietà del ricorrente, identificata in catasto al Foglio 50, mappali 203 e 143; - ha dichiarato che il Comune di Cernusco Sul Naviglio acquisirà la proprietà delle opere suddette e della relativa area di sedime; - ha immesso l'Amministrazione comunale nel possesso delle opere e dell'area di sedime sopra indicati; - ha irrogato al signor Trebino la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 nella misura massima edittale; C) di ogni altro atto a esse preliminare, presupposto, conseguenziale o altrimenti connesso, con particolare riferimento ai seguenti atti: - atto di notifica prot. n. 37384 in data 27 giugno 2022; - verbale di sopralluogo in data 10 ottobre 2022, con i relativi allegati; - relazione di servizio in data 20 giugno 2022 prot. 60307, con i relativi allegati; - comunicazione prot. 61187 in data 26 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202301046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di rimozione e sgombero di strutture e mezzi privi di titolo edilizio, nonché ordinanza di acquisizione dell'area e delle opere e irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di rimozione e sgombero di strutture e mezzi collocati senza titolo abilitativo edilizio su un'area di sua proprietà, nonché la successiva ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha rilevato il mancato sgombero, dichiarato l'acquisizione gratuita delle opere e dell'area di sedime, immesso l'amministrazione nel possesso e applicato la sanzione pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui la notifica, il verbale di sopralluogo, la relazione di servizio e una comunicazione comunale. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori per verificare se permanga l'interesse del ricorrente alla decisione nel merito e per acquisire l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, con comunicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicazione dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato al Comune di fornire chiarimenti documentati e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non risultano regolate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella misura massima edittale

    La norma è richiamata quale base legale della sanzione pecuniaria irrogata dal Comune in relazione al mancato sgombero delle opere abusive.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della valutazione giudiziale del comportamento processuale e dell'inerzia della parte rispetto agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione quale elemento idoneo a fondare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita, il giudice può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione relativa alla vicenda, riferisca sugli atti o fatti sopravvenuti e chiarisca l'attuale interesse alla decisione, nonché ordinare all'amministrazione il deposito degli atti impugnati e di documentati chiarimenti aggiornati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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