Cassazione Civile, Ordinanza n. 33334/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata depositata in atti e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, compensando le spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi di ricorso dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza relativo a una verifica contabile sui periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'atto recuperava IVA, imposte sui redditi e altri tributi, sulla base di plurimi rilievi e con richiamo agli artt. 52 e 63 d.P.R. n. 633 del 1972, 33 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2 D.Lgs. n. 68 del 2001. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, mentre in appello la sentenza era stata riformata in senso favorevole alla società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio è stata depositata comunicazione di regolarità della definizione agevolata ex L. n. 197 del 2022, che ha determinato la chiusura del processo.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa del recupero impositivo conseguente alla verifica fiscale
art. 63 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa del recupero impositivo conseguente alla verifica fiscale
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa del recupero impositivo conseguente alla verifica fiscale
art. 2 D.Lgs. n. 68 del 2001
richiamato quale base normativa del recupero impositivo conseguente alla verifica fiscale
L. n. 197 del 2022
indicata come fonte della definizione agevolata che ha portato all'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene e viene documentata una definizione agevolata della pretesa tributaria, la Corte prende atto dell'effetto estintivo del processo senza pronunciarsi sui motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame del merito delle censure proposte in cassazione.
- In presenza di estinzione del giudizio, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
Come è indicizzato
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