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Sentenza

Sentenza n. 3195/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.23/2025 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202505249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2020 al 2024, complessivi euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito depositando una relazione e copia dello speciale ordine di pagamento. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in ragione dell’errata notificazione del titolo esecutivo. La sentenza era stata notificata agli indirizzi PEC dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Monza, nonché ad altri indirizzi dell’amministrazione periferica, e non all’indirizzo PEC del Ministero debitore risultante dal Registro delle PP.AA. Il ricorrente ha quindi notificato il titolo a soggetti e indirizzi diversi dall’amministrazione centrale condannata. Il Collegio ha inoltre escluso che la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato potesse sostituire quella presso la sede reale dell’amministrazione onerata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l’ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all’esecuzione forzata. Il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sede e il domicilio digitale corretti, affinché possa essere attivato il procedimento contabile per il pagamento spontaneo. In caso di notificazione via PEC, il creditore deve individuare l’indirizzo digitale sulla base dei pubblici elenchi previsti dalla normativa. Il Registro IPA può essere utilizzato solo quando l’indirizzo dell’amministrazione non risulti nel Registro delle PP.AA.; poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it quale domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata a tale indirizzo. Le notificazioni effettuate agli uffici scolastici periferici non erano idonee, poiché il titolo condannava il Ministero quale amministrazione centrale. Neppure la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato era sufficiente, essendo prevista per finalità processuali e non per gli effetti sostanziali del termine dilatorio. Poiché la notificazione valida non era stata effettuata, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l’azione di ottemperanza era inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa di mero stile del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato; il termine decorre solo da una valida notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012

    Disciplina i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni telematiche e consente il ricorso al domicilio digitale risultante dal Registro IPA solo quando l’indirizzo dell’amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.; in presenza di più indirizzi nel Registro IPA, rileva quello PEC primario secondo le Linee guida AgID.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012

    Individua il Registro delle PP.AA. quale registro contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni utilizzabili secondo la disciplina richiamata per le notificazioni.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    La notificazione alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012; la norma non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel giudicato quale modalità di adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, trattandosi di uno strumento alternativo all’esecuzione forzata.
  • Il termine di 120 giorni decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione effettivamente obbligata al pagamento, presso il domicilio digitale individuato secondo i pubblici elenchi previsti dalla legge.
  • Quando l’amministrazione pubblica abbia comunicato il proprio indirizzo PEC nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata a tale indirizzo; il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza dell’indirizzo dell’amministrazione nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo esecutivo a uffici periferici diversi dall’amministrazione centrale condannata non è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • La notificazione del titolo presso l’Avvocatura dello Stato, in quanto prevista per finalità processuali, non sostituisce la notificazione presso la sede reale o il domicilio digitale dell’amministrazione debitrice richiesta per l’attivazione del procedimento di pagamento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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