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Sentenza

Sentenza n. 1675/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di accertamento della somma asseritamente dovuta dall’ASP a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero di persone con disabilità psichica in comunità alloggio per l’anno 2023

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

L’ASP di Palermo ha impugnato la determinazione comunale chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo che il Comune non avrebbe provato il credito vantato. Ha articolato un’unica censura di violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, nonché di contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario, e ha comunque contestato la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha distinto le controversie aventi ad oggetto l’illegittimità di un diniego relativo all’an debeatur di una contribuzione pubblica socio-sanitaria, nelle quali può configurarsi un interesse legittimo e sussistere la giurisdizione amministrativa, dalle controversie relative al pagamento di rette di degenza per pazienti psichici. In quest’ultima ipotesi, anche quando la prestazione abbia natura sanitaria o socio-assistenziale, la posizione fatta valere è di diritto soggettivo, poiché la controversia non riguarda l’esercizio di poteri autoritativi né richiede un sindacato amministrativo su atti autoritativi. La controversia è stata quindi devoluta al giudice ordinario, con possibilità di riproposizione nei termini di legge ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 14 febbraio 2001

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione e falsa applicazione, ma il TAR non ha esaminato la censura di merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 33 d.lgs. 80/1998

    La disposizione, come modificata dall’art. 7 della legge n. 205/2000 e parzialmente dichiarata incostituzionale, costituisce il riferimento storico del riparto di giurisdizione richiamato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

  • art. 7 legge n. 205/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, rispetto alla quale è intervenuta la declaratoria di parziale incostituzionalità.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario dopo la declinatoria della giurisdizione, nei termini di legge e salve preclusioni e decadenze.

Massime di principio

  • Le controversie relative al pagamento di rette di degenza per pazienti psichici, a prescindere dalla qualificazione sanitaria o socio-assistenziale della prestazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando concernono una pretesa patrimoniale e non l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di contribuzioni pubbliche socio-sanitarie sussiste quando la domanda è diretta a far accertare l’illegittimità di un diniego relativo all’an debeatur della contribuzione e la controversia investe provvedimenti autoritativi che stabiliscono criteri e modalità di erogazione della prestazione o di concorso al pagamento.
  • Il mero fatto che la controversia riguardi prestazioni socio-sanitarie o coinvolga pubbliche amministrazioni non radica la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se l’amministrazione abbia esercitato un potere autoritativo oppure se la lite riguardi esclusivamente diritti soggettivi di natura patrimoniale.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la parte può riproporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., restando ferme le eventuali preclusioni e decadenze.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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