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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2252/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Modena dell'8/1/2020 (divenuta irrevocabile il 27/6/2020) con cui il ricorrente è stato condannato a 1 anno e 6 mesi ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza (art. 420-bis c.p.p.), lamentando che la dichiarazione di domicilio effettuata in sede di identificazione non conteneva una vocatio in iudicium specifica, che le successive notifiche erano avvenute tramite posta con perfezionamento per compiuta giacenza e non ritirate, e che era stato assistito solo da un difensore d'ufficio con il quale non aveva contatti; sostiene quindi la violazione delle norme sul processo in absentia e chiede l'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la rescissione

La decisione

Il ricorso in cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello di Bologna: al momento dell'identificazione il Negro aveva eletto domicilio presso la propria abitazione ed era stato informato in modo sufficientemente dettagliato dell'esistenza del procedimento, della natura dell'accusa e delle coordinate spazio-temporali; non ha mai contestato l'effettività del domicilio e le notifiche avvenute per compiuta giacenza documentano la possibilità concreta di ricevere gli avvisi. La mancata ricezione degli atti è addebitabile alla condotta del ricorrente e, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, integra la fattispecie della volontaria sottrazione o comunque esclude l'incolpevole mancata conoscenza prevista dall'art. 629-bis c.p.p. La Corte ha quindi confermato il rigetto della rescissione del giudicato

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il processo in absentia subordinandolo all'effettiva conoscenza del procedimento; prevede ipotesi tipizzate (ricezione personale dell'avviso, elezione di domicilio, misure cautelari, nomina del difensore di fiducia) e la possibilità di procedere se l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Regola la rescissione del giudicato per processi celebrati in absentia: il condannato deve provare che l'assenza derivava da incolpevole mancata conoscenza del processo.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)

    Ha modificato l'art. 420-bis rafforzando il requisito dell'effettiva conoscenza del procedimento per procedere in assenza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 203

    Ha introdotto l'art. 629-bis sostituendo l'anziana disciplina, ridefinendo i presupposti per la rescissione del giudicato.

  • Sez. U., sent. n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)

    Ha chiarito la nozione di effettiva conoscenza del procedimento: è necessaria una vocatio in iudicium formale che specifichi accusa, data e luogo; la conoscenza deve essere effettiva e non meramente legale.

  • Sez. U., sent. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Ha precisato che le ipotesi tipizzate dall'art. 420-bis possono far ritenere ragionevolmente acquisita la conoscenza anche se la notifica non è a mani proprie; ha chiarito che la volontaria sottrazione richiede accertamento fattuale positivo e non può essere automatica, ma circostanze quali manifesta mancanza di diligenza informativa sono valutabili concretamente.

  • Sez. U., sent. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Ha ribadito il rapporto fra art. 420-bis e art. 629-bis e sottolineato che la rescissione tutela l'imputato che abbia incolpevolmente ignorato la celebrazione del processo; l'assenza imputabile al soggetto esclude l'accesso al rimedio.

  • Giurisprudenza successiva (es. Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini)

    Conferma che la colpevole mancata conoscenza può derivare dall'essersi posto volontariamente in condizioni di non ricevere notizie del processo, senza bisogno di atti specificamente diretti a sottrarsi.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per processi celebrati in absentia richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza: l'onere probatorio grava sul condannato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
  • Una dichiarazione/elezione di domicilio e l'informazione ricevuta in sede di identificazione sono elementi rilevanti e possono costituire prova della conoscenza effettiva del procedimento se non contestati.
  • Le notifiche perfezionate per compiuta giacenza possono essere soddisfacenti se collocate nel contesto di un domicilio effettivo e se gli avvisi sono stati lasciati in modo documentato; il mancato ritiro è valutato in relazione alla condotta dell'interessato.
  • La 'volontaria sottrazione' non è automaticamente presunta: richiede valutazione fattuale positiva, ma l'omissione dell'onere di comunicare cambi di domicilio o la manifesta negligenza informativa possono portare a ritenere che l'imputato si sia volontariamente posto nelle condizioni di non conoscere il processo.
  • Chi dichiara di essere all'estero per lavoro deve fornire elementi probatori precisi (durata, modalità, comunicazioni) per giustificare la temporanea inidoneità del domicilio; mere allegazioni aspecifiche sono inefficaci.
  • Il giudice della rescissione ha ampi poteri di verifica sia formale sia sostanziale: esamina verbali di identificazione, avvisi di ricevimento, circostanze concrete e comportamenti dell'imputato nel loro complesso.
  • In situazioni simili è consigliabile documentare ogni comunicazione relativa al domicilio, conservare prove di contatti con il difensore e, se impossibilitati a ricevere posta, comunicare tempestivamente all'ufficio giudiziario eventuali cambi o temporanee assenze.

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