Cassazione Civile, Ordinanza n. 20786/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbito il terzo motivo incidentale, ha rigettato gli altri motivi del ricorso principale e dell'incidentale, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di indagini bancarie su conti correnti del professionista. L'ufficio aveva considerato come ricavi sia i versamenti sia i prelevamenti bancari non giustificati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente: aveva escluso che i prelevamenti per euro 521.180,79 costituissero ricavi, qualificandoli come costi, ma aveva confermato nel resto l'accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame della relazione tecnico-contabile depositata a giustificazione dei movimenti bancari; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omessa pronuncia sulla non applicabilità della sanzione di cui all'art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997; 4) violazione del TUIR per mancata sottrazione dei costi dai ricavi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: 1) inammissibilità per novità del motivo di appello relativo ai prelevamenti; 2) motivazione apparente sul parziale annullamento dell'avviso; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 perché anche i prelevamenti dovrebbero essere imputati a ricavi. La Corte ha riunito i ricorsi, ha ritenuto non decisivo il primo motivo del contribuente perché diretto contro un elemento istruttorio, ha escluso la motivazione apparente nella parte in cui la CTR aveva spiegato l'applicazione dell'art. 32 ai versamenti, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del contribuente per difetto di specificità e ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia perché la qualificazione dei prelevamenti come costi era priva di adeguata motivazione. Tale accoglimento ha comportato l'assorbimento del terzo motivo incidentale e l'inammissibilità sopravvenuta del quarto motivo principale.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamenti bancari consente di valorizzare versamenti e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, prelevamenti; per i professionisti la presunzione opera solo per i versamenti, non per i prelevamenti, salvo diversa disciplina sopravvenuta non retroattiva.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 132 cod. proc. civ.
La sentenza è nulla per motivazione apparente quando le argomentazioni non rendono conoscibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Dopo la riforma non consente di censurare la semplice insufficienza motivazionale né l'omesso esame di meri elementi istruttori.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro della denuncia di nullità processuale, compresa la motivazione apparente e l'omessa pronuncia.
art. 112 cod. proc. civ.
Il vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito e che il motivo sia specificamente dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato per la determinazione del reddito imponibile, ma la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile in relazione alla diversa qualificazione dei prelevamenti.
art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo dimostrato che la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere il divieto di domande nuove in appello.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il divieto di nuove eccezioni in appello e la delimitazione del thema decidendum.
art. 327 cod. proc. civ.
Richiamato nel motivo incidentale sull'ammissibilità e tempestività del thema devoluto in appello.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 7-quater, comma 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
La modifica dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente agli accertamenti non definiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare l'omesso esame di un mero elemento istruttorio, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a rendere percepibile il fondamento della decisione; non basta una motivazione sintetica o concisa se il ragionamento è comunque comprensibile.
- La censura per omessa pronuncia o per errori sul thema decidendum richiede specificità: il ricorrente deve indicare puntualmente dove e come la questione sia stata proposta nei gradi di merito e non può limitarsi a rinvii generici agli atti processuali.
- In tema di accertamenti bancari, per i professionisti la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera, secondo la giurisprudenza richiamata, con riferimento ai versamenti non giustificati e non ai prelevamenti; una diversa estensione dei prelevamenti richiede una base normativa applicabile e non retroattiva.
- Se la sentenza di merito qualifica un movimento bancario come costo dell'attività ma non ne spiega le ragioni, tale parte della decisione è censurabile per motivazione apparente e va cassata con rinvio per nuovo esame.
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