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Sentenza

Sentenza n. 7813/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento (per entrambi i ricorsi) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza n. 47066 del 15.10.2025, con condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sulla predetta istanza, prevedendo, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia;

Giustizia amministrativa202602414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto due ricorsi identici, notificati e depositati il 26 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., contro l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza presentata il 16 ottobre 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, avente a oggetto il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto che era decorso il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 senza l’adozione di un provvedimento conclusivo e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’Amministrazione di provvedere e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Quanto al secondo ricorso, la ricorrente ha rappresentato che il deposito duplicato era dovuto a un errore materiale connesso a problemi tecnici di trasmissione e ne ha chiesto la cancellazione.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi perché identici. Ha accolto il ricorso n. r.g. 2413/2026, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’inerzia protrattasi oltre il termine normativamente previsto. In particolare, ha rilevato che il Ministero era tenuto a provvedere entro i termini stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007 e che tali termini erano inutilmente decorsi senza l’adozione del provvedimento conclusivo. Ha quindi ordinato al Ministero di pronunciarsi sull’istanza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, nominando quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o un suo delegato, per l’eventuale ulteriore inerzia: il commissario dovrà provvedere, su richiesta dell’interessata, entro ulteriori 180 giorni. Il ricorso n. r.g. 2414/2026 è stato dichiarato inammissibile, poiché costituiva un duplicato del primo giudizio e sussistevano altre ragioni ostative a una pronuncia sul merito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del primo giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio duplicato, non essendosi il Ministero costituito in tale procedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, utilizzata per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all’autorità competente di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, se necessario, richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando sussistono altre ragioni ostative a una pronuncia sul merito; la disposizione è stata applicata al ricorso duplicato.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando l’amministrazione è gravata da uno specifico obbligo di provvedere e il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento finale.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, stabilendo anche il termine entro il quale il commissario dovrà esercitare il potere sostitutivo su richiesta dell’interessato.
  • La proposizione di un secondo ricorso identico, instaurato per errore di deposito mentre il primo giudizio è già pendente davanti allo stesso giudice, non consente una nuova pronuncia sul merito: i giudizi devono essere riuniti e il ricorso duplicato deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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