Sentenza n. 7992/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri adottato dalla Questura di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino cinese residente in Italia dal 2000 e titolare di protezione sussidiaria, ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 27 gennaio 2025, notificato il 3 marzo 2025, con cui era stata respinta la richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri. La Questura aveva inviato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, chiedendo la documentazione comprovante l’impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità consolari cinesi. In assenza di osservazioni e documenti ritenuti utili, l’amministrazione aveva negato il titolo per mancata prova delle fondate ragioni impeditive dei contatti con le autorità consolari. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 18 d.P.R. 445/2000, sostenendo l’inesistenza, nullità o illegittimità del decreto per mancanza del certificato di conformità all’originale; dall’altro, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione all’art. 24, commi 2 e 3, d.lgs. 251/2007. A sostegno della propria posizione ha richiamato il rischio di persecuzione in Cina, derivante da un’accusa di truffa grave ritenuta politicamente motivata, nonché il procedimento di estradizione promosso dalla Repubblica popolare cinese e conclusosi con il rigetto della domanda da parte della Corte d’Appello di Firenze nel 2009.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al vizio di motivazione e ha assorbito le ulteriori censure. L’art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 subordina il rilascio del titolo di viaggio al ricorrere di fondate ragioni che impediscano al titolare di protezione sussidiaria di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza per ottenere il passaporto; si tratta di un presupposto oggettivo, la cui prova grava sul richiedente mediante idonei riscontri documentali. Tuttavia, la valutazione discrezionale dell’amministrazione non può ridursi a un’affermazione apodittica e deve confrontarsi concretamente con le circostanze dedotte dall’interessato. Il giudice ha inoltre richiamato un’interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 24, comma 3, secondo cui i motivi ostativi attinenti alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico operano alternativamente, e non necessariamente cumulativamente. Nel caso concreto, l’attualità del pericolo per l’incolumità del ricorrente, collegata al riconoscimento della protezione sussidiaria, poteva integrare fondate ragioni ostative all’interlocuzione con le autorità del Paese d’origine. La Questura non aveva però valutato adeguatamente né il pericolo per l’incolumità posto a fondamento della protezione sussidiaria né le ragioni della decisione giudiziaria di rigetto della richiesta di estradizione. Il decreto è stato pertanto annullato per difetto di motivazione, ai soli fini del riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007
Il rilascio del titolo di viaggio al titolare di protezione sussidiaria richiede fondate ragioni che non consentano di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza per ottenere il passaporto; il richiedente deve dimostrare con riscontri documentali l’effettiva impossibilità.
art. 24, comma 3, d.lgs. 251/2007
gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico
In interpretazione conforme al diritto dell’Unione, i motivi relativi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico devono intendersi come alternativi ai fini del diniego del titolo di viaggio.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura ha utilizzato il preavviso di rigetto per chiedere la documentazione relativa all’impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità consolari.
art. 25 direttiva 2004/83/CE
La disposizione è richiamata quale parametro per l’interpretazione comunitariamente orientata della disciplina nazionale sul titolo di viaggio per i beneficiari di protezione sussidiaria.
art. 18 d.P.R. 445/2000
La violazione è stata dedotta dal ricorrente in relazione alla mancanza del certificato di conformità all’originale, ma la censura è stata assorbita.
art. 10 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela riconosciuta ai titolari di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.
Massime di principio
- Il rilascio del titolo di viaggio a favore del titolare di protezione sussidiaria presuppone la dimostrazione di fondate ragioni che impediscano concretamente di rivolgersi alle autorità consolari del Paese di cittadinanza per ottenere il passaporto; l’onere della prova grava sul richiedente e deve essere assolto mediante idonei riscontri documentali.
- La mera volontà soggettiva di non avere rapporti con le autorità consolari del Paese d’origine non è sufficiente a fondare il rilascio del titolo di viaggio; occorrono specifici e concreti impedimenti al rilascio del passaporto nazionale.
- La discrezionalità del Questore nella valutazione dei presupposti per il rilascio o il diniego del titolo di viaggio deve essere esercitata mediante una motivazione effettiva e non può tradursi in una statuizione apodittica o in una mera petizione di principio.
- Nel valutare la richiesta di titolo di viaggio di un beneficiario di protezione sussidiaria, l’amministrazione deve confrontarsi concretamente con le circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione e con ogni ulteriore elemento documentato idoneo a dimostrare il pericolo derivante dai contatti con le autorità del Paese d’origine.
- I motivi ostativi al rilascio del titolo di viaggio attinenti alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico operano in via alternativa, sicché è sufficiente la sussistenza di uno dei due presupposti, purché adeguatamente accertato e motivato.
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