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Sentenza

Sentenza del 28/08/2017 n. 3457 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

SUCCESSIONI E DONAZIONI - Fallimento - Istituzione trust - Debenza dell'imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'annullamento dell'avviso di liquidazione con cui erano state richieste maggiori imposte, sanzioni e interessi per la costituzione di un trust istituito dal curatore fallimentare allo scopo di liquidare e recuperare attività destinate al soddisfacimento dei creditori. Secondo l'Amministrazione, la costituzione del trust rappresentava una libera scelta della curatela, non imposta dalla legge fallimentare, e integrava la costituzione di un vincolo di destinazione soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, anche in assenza di un immediato trasferimento di ricchezza ai beneficiari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e respingendo il ricorso originario del trust. Ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione, affermando che l'imposta è dovuta già al momento della segregazione del patrimonio nel trust, nella misura ordinaria dell'8%, poiché il presupposto impositivo consiste nella costituzione del vincolo di destinazione e non richiede un effettivo trasferimento patrimoniale o un arricchimento immediato del trustee o dei beneficiari. La successiva devoluzione dei beni ai creditori non costituisce un ulteriore presupposto d'imposta. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006

    È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.

    La norma è stata interpretata nel senso che introduce un'autonoma imposizione sulla costituzione dei vincoli di destinazione, compresi quelli realizzati mediante trust, indipendentemente dall'effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari.

  • D.Lgs. n. 346/1990 - Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni

    Le relative disposizioni, richiamate dal D.L. n. 262/2006, disciplinano la determinazione dell'imposta, applicata nel caso concreto con aliquota ordinaria dell'8% e versamento al momento della segregazione patrimoniale.

  • Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990

    L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

    La disposizione è stata richiamata per individuare i soggetti passivi dell'imposta, insieme alle regole sulla solidarietà tra le parti contraenti.

  • Art. 57 del D.P.R. n. 131/1986

    Richiamato in relazione alla responsabilità solidale delle parti contraenti per il pagamento dell'imposta.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    La Commissione ha ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia poiché i motivi erano ricavabili complessivamente dall'atto, senza necessità di una formulazione formalistica, purché le doglianze fossero chiare e univoche.

  • Art. 18 del D.Lgs. n. 346/1990

    Richiamato per i criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta applicata alla costituzione del vincolo.

Massime di principio

  • Secondo l'orientamento accolto dalla sentenza, la costituzione di un trust con segregazione di beni può integrare autonomamente il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, anche se il trustee non acquisisce i beni a titolo personale e i beneficiari non ricevono ancora alcuna ricchezza.
  • La finalità meritevole del trust, come il soddisfacimento dei creditori di una procedura fallimentare, non esclude di per sé l'imposizione fiscale.
  • Quando il trust realizza un vincolo di destinazione patrimoniale, l'imposta è dovuta al momento della segregazione dei beni, senza attendere la loro successiva liquidazione o distribuzione.
  • La successiva devoluzione dei beni ai beneficiari o ai creditori, se riferita al medesimo vincolo già tassato, non determina un'ulteriore imposizione ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.
  • Per valutare la tassazione di un trust occorre esaminare concretamente l'atto istitutivo, la natura patrimoniale dell'operazione, la segregazione dei beni e la funzione economica perseguita.

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